SANZIONI DISCIPLINARI LAVORATORI DIPENDENTI: Come difendersi
REGIONE: SICILIA
Il lavoratore ha diritto a un termine a difesa che non può mai essere inferiore a cinque giorni, dal ricevimento della contestazione, durante i quali può presentare le proprie giustificazioni per iscritto.
L'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro, in forza di un'applicazione estensiva dell'art. 5 legge n. 604 del 15/07/66.Il lavoratore cui sia stato contestato un addebito disciplinare, ha facoltà di scegliere se presentare le proprie giustificazioni o meno; nel primo caso, sarà facoltà del datore di lavoro tenere conto ai fini della comminatoria della eventuale sanzione disciplinare. In ogni caso, se il datore di lavoro decide di applicare le sanzioni in presenza di giustificazioni del lavoratore, dovrà motivare la propria decisione, allegando le ragioni per le quali si ritenga di non accogliere le stesse.
Il lavoratore può impugnare la sanzione, nei 20 giorni dalla sua applicazione, chiedendo la convocazione di un Collegio di Conciliazione e Arbitro, nominando contestualmente il proprio arbitro e invitando il datore di lavoro a nominare quello di sua fiducia entro 10 giorni dal ricevimento della impugnativa. La nomina ha efficacia sospensiva nei confronti della sanzione, eventualmente non ancora applicata ma solo comunicata.
Per la validità delle sanzioni, il datore di lavoro deve preliminarmente, provvedere alla affissione del codice disciplinare e curare che tutti i dipendenti ne siano stati informati. Al nostro avviso questo è uno dei tanti vizi applicativi che il datore di lavoro commette, ritenendolo non importante.
La tipologia delle sanzioni prevede cinque diversi scalini, dal richiamo verbale all'applicazione dell'art. 37 CCNL che prevede il licenziamento per giusta causa.
Ai malcapitati consigliamo di rivolgersi alla nostra associazione per essere assistiti in tutte le procedure fino alla presentazione del ricorso per la conciliazione c/o la Dir.Prov. del Lavoro.
A.E.C.I. Palermo 1
Agostino Curiale
29 giugno 2013
Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu
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