TARSU ILLEGITTIMA: Avvio pratiche rimborsi anni 2010 - 2011 - 2012
REGIONE: SICILIA
La Tarsu anno 2010 - 2011 e 2012 risulta illegittima e non dovuta, doveva essere prorogata per legge a causa del passaggio alla TIA a cagione del codice dell'ambiente.
La Delibera del consiglio Comunale di Palermo in maniera poco adeguata, ha regolarmento la TARSU 2010 ma non tenenndo conto delle istanze di sanatoria sulle case costruite abusive e dei coefficienti merceologici.
La sentenza del Tar Sicilia Sez. di Palermo n.1550/09 del 16/06/2009 relativa alla Tarsu 2006 ha sentenziato la sua illegittimità.
Un'altra recente sentenza della Commissione Tributaria di Grosseto n. 124
Sez. quarta del 04/ 12 ha riconosciuto l'incostituzionalità della Tarsu annullando una cartella esattoriale e affrontando per la prima volta in italia la problematica della mancata proroga di validità legislativa della TARSU.
L'art. 49 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 al primo comma prevede espressamente che la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio fissato al 2010 con la conseguenza che a partire da tale data la Tarsu è da ritenere una tassa del tutto illegittima ed il Comune non ne poteva chiedere il pagamento.
A.E.C.I. Palermo 1
Agostino Curiale
28 giugno 2013
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