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AZIENDE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO PREVENTIVO Legge 159/2011: L'Amministrazione Giudiziaria

REGIONE: SICILIA

Nel corso degli ultimi anni sono aumentati i procedimenti penali aventi ad oggetto reati di criminalità organizzata e di criminalità comune nei quali vengono adottati dall’autoritàgiudiziaria provvedimenti di sequestro di aziende.

Il codice di procedura penale disciplina con l’art. 321 l’istituto del sequestro preventivo. La norma prevede che quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario, l'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, lo stesso riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio, egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento.

In caso di grave irregolarità o incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministrazione giudiziario previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

L'Amministratore giudiziario deve presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione dei beni sequestrati.

Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura sul quale annotare tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti, , egli tiene la contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti.

Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del P.M. e dell'amministratore , dispone la messa in liquidazione dell'impresa.

Vediamo adesso quali garanzie esistono per i creditori, dal momento in cui, l'azienda viene sottosposta ad Amministrazione Giudiziaria.

I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non hanno bisogno di essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57, 58 e 59, del D.lgs. n. 159 del 06 settembre 2011, possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive.

Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca, in caso di confisca definitiva esse si estinguono.

La prassi normale tenendo conto del lavoro difficile per l'amministratore Giudizioario, dovrebbe essere: una relazione da presentare al giudice delegato con l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze.

Il giudice delegato, anche prima della confisca assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a 90 giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro 30 giorni successivi. Il decreto viene immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario art. 57 D.lgs. 159/2011

Per i crediti vantati da coloro i quali sono in rapporto subordinato di lavoro presso queste aziende, sono privileggiati,  hanno il diritto di essere pagati per prima, fermo restando che l'Amministratore abbia ottenuto l'autorizzazione del Giudice Delegato dopo avere assolto ogni controllo sulla veridicità del credito vantato. 

A.E.C.I. Palermo 1

Agostino Curiale

31 maggio 2013

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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