PRESCRIZIONE DEL BOLLO E IL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA
18 marzo 2014
La tassa automobilistica[1], o bollo auto[2] (in precedenza denominata anche "tassa di circolazione") è un tributo locale, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore della Regioni d'Italia di residenza.
Il possesso si presume dall'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.
IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO: LA PRESCRIZIONE
La cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo
in tema di bollo auto, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall’articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.
Non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 25 primo comma del D.P.R. n. 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo (Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza del 23 ottobre 2009, n. 189).
Contro l'avviso Atto di Accertamento e Contestuale Irrogazione di Sanzione o la Cartella di Pagamento di Equitalia (questo si può fare solo per vizi di forma o se la Cartella non è stata preceduta dall'Atto di Accertamento !), può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (per le Regioni è la Provincia in cui ha sede il creditore ovvero Regione o Agenzia delle Entrate, controllate sull'Atto/Cartella), entro 60 giorni dalla data della notifica.
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