DECRETO DEL FARE: TORNA (FINALMENTE) LA MEDIAZIONE CIVILE. A.E.C.I. FAVOREVOLE
8 agosto 2013
Decreto del Fare, con l’approvazione torna anche la mediazione civile
Ecco le ultime modifiche per gli avvocati e il periodo di sperimentazione contenuti nel dl Fare
Con l’approvazione imminente del decreto del Fare, la mediazione civile si appresta a tornare obbligatoria per effetto degli articoli che riportano in auge la conciliazione, precedentemente bocciata, nelle vecchie vesti, dalla Corte costituzionale.
E’ stata una dura battaglia quella che ha visto riportare in vigore l’istituto più contestato dagli avvocati e da tutti i professionisti del mondo forense, il quale si è fatto portavoce di una crociata nient’affatto silenziosa contro le nuove disposizioni, che avrebbero dovuto coprire le lacune evidenziate dalla Consulta (secondo la quale in passato era stato esercitato un eccesso di delega nella legiferazione).
La mediazione, però, da come è stata approvata nella prima versione del decreto del Fare in Senato, ha subito importanti ritocchi, proprio a seguito delle istanze poste dalle associazioni degli avvocati e, in particolare, dal Consiglio nazionale forense, portavoce e megafono delle rimostranze evidenziate dagli iscritti all’albo.
Così, in poche settimane la mediazione civile è rimasta obbligatoria ma in versione assai più soft di come si era presentata nella prima stesura del decreto approvata in Cdm, e rimettendo, in particolare, gli avvocati al centro, sostanzialmente al riparo da eventuali “sostituzioni” da mediatori più o meno improvvisati.
In sostanza, la mediazione obbligatoria è stata limitata nel tempo al 2016, anno entro cui dovranno essere valutati gli effetti prodotti dalla sua reintroduzione in termini di velocità di risoluzione delle controversie e di smaltimento dell’arretrato in sede civile, la vera zavorra del sistema giustizia.
Inoltre, come dicevamo, la figura dell’avvocato è stata resa centrale a seguito della sua trasformazione in figura imprescindibile soprattutto nelle fasi iniziali del tentativo di mediazione, quando il difensore legale potrà intervenire con un’arringa ad hoc. Qualora il tentativo di riappacificazione non vada a buon fine, poi, al mediatore non spetterà alcun compenso economico. Da ultimo, ogni avvocato iscritto all’albo professionale sarà da considerarsi mediatore di diritto.
Le materie coinvolte saranno, soprattutto, quelle di tipo condominiale, sulle locazioni, sul risarcimento danni da responsabilità medica, mentre sono state espunte le vertenze derivanti da incidenti stradali.
La mediazione potrà essere richiesta anche in fase di appello e potrà essere anche il giudice, una volta chiarito il quadro della disputa, a richiederne il ricorso, senza avere il potere, però, di specificare la sede in cui potrà tenersi il tentativo di riconciliazione.
Ecco le ultime modifiche per gli avvocati e il periodo di sperimentazione contenuti nel dl Fare
Con l’approvazione imminente del decreto del Fare, la mediazione civile si appresta a tornare obbligatoria per effetto degli articoli che riportano in auge la conciliazione, precedentemente bocciata, nelle vecchie vesti, dalla Corte costituzionale.
E’ stata una dura battaglia quella che ha visto riportare in vigore l’istituto più contestato dagli avvocati e da tutti i professionisti del mondo forense, il quale si è fatto portavoce di una crociata nient’affatto silenziosa contro le nuove disposizioni, che avrebbero dovuto coprire le lacune evidenziate dalla Consulta (secondo la quale in passato era stato esercitato un eccesso di delega nella legiferazione).
La mediazione, però, da come è stata approvata nella prima versione del decreto del Fare in Senato, ha subito importanti ritocchi, proprio a seguito delle istanze poste dalle associazioni degli avvocati e, in particolare, dal Consiglio nazionale forense, portavoce e megafono delle rimostranze evidenziate dagli iscritti all’albo.
Così, in poche settimane la mediazione civile è rimasta obbligatoria ma in versione assai più soft di come si era presentata nella prima stesura del decreto approvata in Cdm, e rimettendo, in particolare, gli avvocati al centro, sostanzialmente al riparo da eventuali “sostituzioni” da mediatori più o meno improvvisati.
In sostanza, la mediazione obbligatoria è stata limitata nel tempo al 2016, anno entro cui dovranno essere valutati gli effetti prodotti dalla sua reintroduzione in termini di velocità di risoluzione delle controversie e di smaltimento dell’arretrato in sede civile, la vera zavorra del sistema giustizia.
Inoltre, come dicevamo, la figura dell’avvocato è stata resa centrale a seguito della sua trasformazione in figura imprescindibile soprattutto nelle fasi iniziali del tentativo di mediazione, quando il difensore legale potrà intervenire con un’arringa ad hoc. Qualora il tentativo di riappacificazione non vada a buon fine, poi, al mediatore non spetterà alcun compenso economico. Da ultimo, ogni avvocato iscritto all’albo professionale sarà da considerarsi mediatore di diritto.
Le materie coinvolte saranno, soprattutto, quelle di tipo condominiale, sulle locazioni, sul risarcimento danni da responsabilità medica, mentre sono state espunte le vertenze derivanti da incidenti stradali.
La mediazione potrà essere richiesta anche in fase di appello e potrà essere anche il giudice, una volta chiarito il quadro della disputa, a richiederne il ricorso, senza avere il potere, però, di specificare la sede in cui potrà tenersi il tentativo di riconciliazione.
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