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DECRETO MONTI SULLE LIBERALIZZAZIONI AL VIA: novita' per farmacisti, avvocati, piccole imprese e consumatori

21 gennaio 2012

Associazione Consumatori
Sul nastro di partenza le liberalizzazioni adottate dal Consiglio dei Ministri con decreto legge. Il pacchetto di riforme strutturali punta a far crescere il nostro Paese e a rimuovere i due vincoli che il Governo ritiene abbiano compresso il potenziale di crescita dell’Italia: l’insufficiente concorrenza dei mercati e l’inadeguatezza delle infrastrutture. 

Due i pilastri sui quali poggia il pacchetto di riforme: 
1. la crescita: attraverso disposizioni che consentiranno all’Italia di uscire dalla recessione e allinearsi ai ritmi di crescita dei partner europei; attraverso l’eliminazione di vincoli burocratici (nulla osta, autorizzazioni, licenze) che ostacolano l’avvio di attività di impresa; attraverso la promozione dell’innovazione e la premiazione del merito
2. l’equità: attraverso l’apertura del mercato, l’aumento della concorrenza che porterà conseguentemente la riduzione dei prezzi, una maggiore trasparenza e semplificazione.

Di seguito, illustriamo in sintesi, i principali punti del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri:  

A – NORME GENERALI SULLE LIBERALIZZAZIONI
1. Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle Imprese
Sono aboliti limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario.
Sono escluse il trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari e di comunicazione come definiti dall’art. 5 del D. Lgs. 59/2010, nonché le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita Autorità indipendente.  
2. Riduzione degli oneri di accesso ai piani di rateazione dei debiti tributari
Ridefinito il piano di rateazione dei debiti tributari: le rate saranno inizialmente basse e progressivamente crescenti. Si prevede, inoltre, che in caso di dilazione del pagamento non si proceda ad iscrizione ipotecaria, a meno che il debitore sia moroso per due rate consecutive. La permanenza dell'ipoteca accesa sui beni immobili del debitore d'imposta, infatti, impedisce a quest’ultimo, ancorché in regola con i pagamenti, di accedere al sistema bancario per alimentare attività industriali o commerciali.
3. Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata
Per i soggetti con età inferiore a 35 anni è possibile la costituzione della “società semplificata a  responsabilità limitata”, sottoposta ad un regime agevolato sia per quanto riguarda l’ammontare del capitale (minimo di un euro) che le formalità di costituzione.
4. Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e a e a tutela dei consumatori 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e promozione della concorrenza ed eventualmente potrà sollecitare l’adozione di poteri governativi sostitutivi, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, per la tutela dell’unità giuridica ed economica dello Stato.

B – TUTELA DEI CONSUMATORI
1. Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie 
Nel Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005) è inserito l’articolo 37-bis in tema di azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni 
generali di cui sia accertata l’abusività, offre un’ulteriore tutela amministrativa contro la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. È prevista, al riguardo, l’attribuzione di maggiori poteri all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust).
2. Norme per rendere più efficace l’azione di classe 
Sono state apportate modifiche all’art. 140-bis del Codice del Consumo, rimuovendo taluni limiti soggettivi e procedurali nell’esercizio della c.d. class action.
3. Tutela delle microimprese da  pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
Sono rafforzati gli strumenti di tutela a favore  delle imprese di minori dimensioni, estendendo anche alle microimprese (con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro) le tutele attualmente previste dal Codice del Consumo in favore delle sole persone fisiche.
4. Contenuto delle carte di servizio
La norma integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.d. “carte di servizio” ai concessionari, stabilendo che nelle stesse debbano essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.

C – SERVIZI PROFESSIONALI
1. Abrogazione tariffe professionali e obblighi del professionista
Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. 
Al cliente è data facoltà di chiedere un preventivo. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.  
2. Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni 
Tra i principi di carattere organizzativo che disciplinano l’autonomia delle università, è introdotta la possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che lo studente possa svolgere il tirocinio o la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi  professionali, nel corso dell’ultimo biennio di 
studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale.
 Il tirocinio o la pratica sono equiparati a quelli previsti per l’iscrizione agli albi professionali.
3. Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi
La disposizione integra il comma 7 dell’art. 39 del DL n. 201/2011, che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.  
4. Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina della somministrazione dei farmaci generici
È abbassato a 3.000 abitanti il “quorum” di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia (in luogo di 4.000-5.000). Si prevede inoltre la possibilità che le Regioni, in deroga al criterio del rapporto farmacia-popolazione, istituiscano nuove farmacie in luoghi maggiormente frequentati. Viene poi abbreviato il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone non aventi i necessari requisiti professionali.
5. Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti 
La pianta organica dei notai è stata aumentata di 500 posti, da coprire per concorso nel biennio 2012-2014. E’ inoltre assicurata all’utenza un rapporto più diretto ed immediato con il professionista.

D – ENERGIA
1. Misure per la riduzione del prezzo del gas per i clienti vulnerabili
E’ previsto che nel meccanismo con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas aggiorna il prezzo del gas per le famiglie e le piccole e medie imprese si riduca gradualmente il riferimento ai prezzi internazionali del petrolio per considerare anche i prezzi sui mercati europei del gas con effetti di contenimento delle bollette.
2. Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas per le imprese
È istituito un nuovo tipo di servizio di stoccaggio del gas per consentire alle imprese utilizzatrici di approvvigionarsi direttamente all’estero a prezzi più competitivi.
3. Disposizioni in materia di separazione proprietaria
Si riattiva la procedura per definire la separazione della rete gas  dall’ENI nella prospettiva di un operatore di rete con proiezione europea che potenzi le capacità di trasporto del gas in Italia e verso l’Europa.
4. Sviluppo di risorse energetiche naturali strategiche
Si introducono vantaggi per i residenti dei territori interessati dagli impianti di estrazione di idrocarburi a valere su una parte delle future entrate fiscali connesse.
5. Distribuzione carburanti
Pluralità di contratti possibili tra gestori degli impianti e compagnie petrolifere, da regolamentare in sede sindacale. Ampliamento delle possibilità di vendita di altri articoli di commercio presso gli impianti di distribuzione. 
Rimozione dei vincoli non giustificati all’apertura di impianti presso i centri commerciali. Maggiore trasparenza sui prezzi effettivi dei carburanti a vantaggio dei consumatori. Promozione della diffusione del metano per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
6. Mercato elettrico 
Aggiornamento della disciplina per tener conto della crescita dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e maggiore integrazione con i mercati elettrici europei a fini di contenimento delle bollette e del prezzo dell’energia per le imprese utilizzatrici. Migliorare la concorrenza aumentando la trasparenza informativa nei rapporti tra imprese e clienti.
7. Smantellamento dei siti nucleari dismessi
Accelerazione delle procedure per smantellare gli impianti nucleari dismessi e rafforzamento della sicurezza dei rifiuti nucleari.

E –  SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- Promozione della concorrenza  dei servizi pubblici locali
Accelerazione della costituzione di ambiti territoriali ottimali di dimensioni adeguate per una organizzazione più efficiente dei servizi; incentivi per favorire l’aggregazione delle aziende in soggetti imprenditoriali più competitivi. Premialità per gli enti locali che si orientano verso la messa a gara dei servizi e per le aziende che migliorano l’efficienza e la qualità dei servizi. 
Rafforzamento dei poteri dell’Autorità Antitrust in materia di servizi pubblici locali. 
Previsione delle gare anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.

F – SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI
1. Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o conto di pagamento di base
La disposizione applica a regime la norma prevista dall’art. 12 del DL. 201/2011 solo nell’ipotesi di mancata stipula della convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, per la definizione delle caratteristiche di conti correnti e conti base, nonché dell’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.  
2. Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica
L’articolo: a) sopprime il secondo periodo dell’art. 149 del  Codice delle Assicurazioni private, eliminando la procedura del risarcimento diretto del danno subito dal conducente non responsabile; b) modifica talune disposizioni del Codice delle Assicurazioni private, introducendo il criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di risarcimento diretto; c) riduce del 30% l’ammontare del risarcimento per equivalente, qualora questo sia accompagnato da idonea garanzia, in relazione alle riparazioni eseguite, fatte di validità non inferiore a due anni.
3. Repressione delle frodi
La disposizione introduce l’obbligo, a carico delle imprese assicuratrici autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, a trasmettere a cadenza annuale una relazione all’ISVAP, recante informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, oltre ad altre informazioni che pongano  l’organo di controllo in grado di valutare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri nell’ottica di contrasto alle frodi.  
4. Ispezioni del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni
Mediante modifiche agli artt. 132, 134 e 148 del Codice delle Assicurazioni private, il complesso delle disposizioni recate dall’articolo tende a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di ridurre, in generale, l’entità della spesa nel relativo settore
5. Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
L’articolo interviene sulla materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi l’obbligo del risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici, disponendo che agli esercenti una  professione sanitaria, che accertino falsamente un’invalidità, si applicano, oltre che le pene previste al comma 1 dell’art. 55 quinquies, del D.Lgs. 30 165/2001, anche le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle medesime fattispecie.
6. Obbligo di confronto delle tariffe R.C. auto
L’articolo vieta alle compagnie assicurative la distribuzione dei prodotti o servizi ai clienti finali, disponendo, nel contempo, che i distributori offrano ai clienti prodotti e servizi assicurativi di più compagnie. Previste sanzioni per le compagnie assicurative che limitano, di fatto o con previsioni contrattuali, la libertà dell’agente nell’offrire servizi e prodotti ritenuti più adeguati.

G – AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
La norma apporta modifiche all’art. 37 del DL 201/2011, 214, con cui sono state dettate disposizioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti, individuando nell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (che assume la denominazione di Autorità Per Le Reti) l’Autorità competente ad esercitare funzioni di regolamentazione nei settori autostradale, ferroviario, aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti. La norma definisce inoltre le competenze dell’Autorità negli specifici settori delle autostrade e del servizio taxi.

H- FINANZA DI PROGETTO E NUOVE MISURE PER INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA
Tra le altre misure, sono state approvate misure specifiche nel settore dell’edilizia e della casa, in relazione alla possibilità per i comuni di concedere l'esenzione dell'IMU per tre anni sull'invenduto, nonché norme di sterilizzazione dell'Iva in favore dei costruttori di nuove abitazioni e di interventi finalizzati all'housing sociale.

I - TAXI, STRADE E CONTRATTI FERROVIARI 
1. Eliminazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario 
Viene eliminato l’obbligo, per le imprese ferroviarie e per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano servizi di trasporto sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, di osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del personale. Resta ferma invece l’osservanza della legislazione nazionale e regionale. 
2. Liberalizzazioni delle pertinenze delle strade 
 E’ abrogato il comma 5-bis dell’art. 24 del codice della strada, il quale dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le pertinenze di servizio relative alle autostrade devono essere previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, dal concessionario, e approvate dal concedente. Con l’eliminazione del vincolo della preventiva determinazione delle pertinenze si consente l’individuazione delle  pertinenze medesime anche in diverse da quella progettuale. 
3. Servizio taxi
Si adeguano i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. 
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