CONDOMINIO: ILLEGALE L'AMMINISTRATORE NOMINATO DAL COSTRUTTORE/VENDITORE
18 novembre 2011
Deve essere nominato dall’assemblea di condominio e avere la durata di 1 anno
Avete acquistato un appartamento di nuova costruzione? Vi sarà capitato di aver sottoscritto un contratto di compravendita e probabilmente avete accettato un regolamento di condominio predisposto solo dal costruttore-venditore.
Probabilmente tra le varie regole e clausole era prevista anche la nomina preventiva di un amministratore, scelto dal venditore/costruttore, per una durata in carica che di solito si aggira tra i tre ed i cinque anni.
Ebbene, tale nomina preventiva effettuata dal costruttore-venditore non è valida, poiché viola norme inderogabili del codice civile che prevedono espressamente che l’amministratore DEVE essere nominato dall’assemblea condominiale, e che duri IN CARICA 1 ANNO!
La cattiva consuetudine del venditore costruttore di riservarsi la nomina dell’amministratore è spesso utilizzata per avere un rapporto privilegiato con l’amministratore ed evitare brutte sorprese da parte dei condomini per eventuali difetti di costruzioni che si manifestano nel tempo.
A fare le spese di tale nomina è, naturalmente, l’acquirente-condomino che viene indotto a credere di non poter scegliere di nominare un amministratore per diversi anni, convinto della validità della clausola sottoscritta.
ATTENZIONE ALLA PRIMA RIUNIONE DI CONDOMINIO: spesso l’amministratore, per legittimare il proprio operato, nella prima riunione assembleare chiede una conferma della nomina che - ovviamente - gli ignari condomini concedono convinti di non avere scelta. Da quel momento in poi la nomina, se il numero legale è sufficiente, risulta essere valida a tutti gli effetti, ma resta comunque il termine tassativo di un anno per la durata in carica.
In generale, non è mai positivo che un amministratore di condominio sia scelto dal costruttore invece che dall’assemblea, come la legge richiede, per garantire una giusta imparzialità. Ma questa è solo una delle possibili clausole vessatorie che sono riscontrabili nei contratti di compravendita e nei regolamenti condominiali quando si acquista un immobile dal costruttore.
Per questo ti suggeriamo, se anche tu hai da poco acquistato un immobile di nuova costruzione, di passare in una delle sedi AECI, dove troverai uno dei nostri professionisti, che ti saprà suggerire quali tutele migliori adottare per evitare un inutile aggravio di spese legate all’acquisto del tuo immobile.
In alternativa, compila il form sottostante o scrivici a helpdesk@euroconsumatori.eu