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Decreto Legge 179/2012, cosiddetto Decreto Sviluppo Bis

REGIONE: TOSCANA

Il Decreto Legge 179/2012, cosiddetto Decreto Sviluppo Bis, è stato approvato definitivamente dai due rami del Parlamento, divenendo in tal modo  Legge.

Il Decreto introduce importanti cambiamenti in vari settori, tra cui quello delle assicurazioni.

Queste le novità più importanti:

Nella R.c. auto è abolita la clausola contrattuale del tacito rinnovo. Il rinnovo automatico è sempre escluso e non sono più validi i contratti pluriennali.

Ciò implica che per poter rinnovare la polizza è necessario stipulare un nuovo contratto con l’agente/compagnia assicurativa, ma significa anche che non si ha più l’obbligo di inviare disdetta a mezzo raccomandata.

Di seguito il testo dell’art. 170 bis del D.Lgs. 209/05 come inserito dall’art. 22 del D.L. 18.11.12 n. 179

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.

Il Decreto Sviluppo, non ha eliminato la tolleranza di 15 gg. di copertura assicurativa: l’assicurato ha ancora 15 gg di comporto anche nel caso in cui ha intenzione di stipulare la polizza R.C.A con altra società di assicurazione.

AECI PRATO

Paqualina Antonelli

9 febbraio 2013

Articolo a firma del responsabile Fabrizio Spinelli che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: toscana@euroconsumatori.eu

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