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A.E.C.I. Sicilia/Palermo: Prescrizione biennale su crediti per consumi idrici e l'intervento dell'Antitrast.

REGIONE: SICILIA

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2020 con la legge di bilancio del 2018 è stata introdotta nel nostro ordinamento, anche per i servizi idrici, la disciplina della prescrizione biennale. Da questa data in poi, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta, è compito dunque di tutti i gestori quello di segnalare in fattura la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, inoltre, sempre nel rispetto della normativa, sono tenuti a differenziare in bolletta gli importi oggetto di prescrizione con gli altri importi, il tutto deve avvenire sempre e secondo le previste modalità della disciplina regolatoria.

Si ricorda, in proposito, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in occasione dell'audizione svolta presso la X Commissione della Camera dei deputati in data 12 settembre 2017, aveva già segnalato l'opportunità di introdurre un termine breve di prescrizione (ipoteticamente biennale) per l'emissione delle fatture relative ai consumi di energia e acqua effettuati in un determinato arco temporale, ritenendo che tale termine di prescrizione breve dovesse essere applicabile sia alla fatturazione del consumatore da parte del venditore, sia alla fatturazione del venditore da parte del distributore.

Non è un caso, purtroppo, che allo stato odierno alcuni gestori, e non solo società di servizi idrici ma anche gestori di Energia Elettrica e gas del mercato libero, che nonostante i nostri continui interventi, tentano ogni volta di eludere le norme, ignorando spesso gli obblighi informativi derivanti dalla disciplina in commento e rigettando sistematicamente le nostre domande.

In altre parole, per tutelare al meglio i nostri assistiti, ci troviamo quasi sempre costretti ad esperire ricorsi presso l'Autorità preposta di regolazione per energia reti e ambiente che molto spesso anche questa procedura si rileva un nulla di fatto.

Tuttavia, assolto l'obbligo del tentativo di  conciliazione obbligatoria, non ci resta altro, sempre a tutela dei diritti dei nostri assistiti, adire  le competenti sedi giudiziarie.

Un grande supporto a sostegno di quanto fin qui detto, arriva dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che proprio in questi giorni ha irrogato ad un gestore idrico integrato una sanzione di euro 600.000,00. Dal procedimento istruttorio è emerso infatti che la società si era adeguata in ritardo, e solo parzialmente agli obblighi informativi previsti dalla disciplina sulla prescrizione biennale. Inoltre, come nel caso nostro specifico la società aveva rigettato alcune istanze di prescrizione relative a crediti per consumi idrici fatturati dopo il 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.

Per assistenza chiamare ai numeri sotto descritti. 

A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti

Regione Sicilia/Palermo

Via Catania, 146 – 90141 Palermo – Tel/Fax 091 5080178 mob. 333 9445449

Mail:  palermo1@euroconsumatori.eu

24 aprile 2022

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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