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COSA FARE QUANDO la Pubblica Amministrazione non risponde alle richieste dei cittadini.

REGIONE: SICILIA

Riceviamo ogni giorno molte segnalazioni che riguardano nello specifico il mancato dialogo che avviene tra cittadino e Pubblica Amministrazione.


Ci viene raccontato dai cittadini di diverse provincie della Sicilia che dalla semplice richiesta di informazioni come anche quelle  per  visionare atti e quindi anche con richieste formulate scritte, gli uffici preposti dell'Amministrazione Pubblica molto spesso non rispondono e peggio ancora,  ignorano le regolari richieste.


Al riguardo, giova riportare alcuni riferimenti legislativi che intervengono proprio per evitare che tutto ciò avvenga e soprattutto atte a garantire a chiunque faccia richiesta, il diritto di accedere ai dati come pure ai documenti posseduti dalle Pubbliche Amministrazioni.


Tutto questo potrà avvenire semplicemente, basti che non vi siano pericoli di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, ma che comunque sono sempre indicati dalla legge.


Molto spesso accade, nei casi in cui la P.A. risponde, che le risposte ottenute risultino prive di confronto e/o di chiarimenti, tutto questo insomma, oltre a ledere il diritto dei cittadini, rende assente qualsiasi dialogo tra cittadino e Amministrazione Pubblica.


Nel caso che ci occupa, per avere un'idea dunque, il diritto all’accesso agli atti vale per tutti gli atti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.


Possiamo dire che a differenza delle precedenti leggi è nostro intento richiamare, a tal proposito,  la normativa introdotta con D.Lgs. n. 97/2016 con la quale viene integrato il processo di riforma della P.A., definito dalla legge n. 124 del 7 agosto 2015 c.d. FOIA (Freedom of Infomation Act).


Tale istituto denominato Accesso Civico Generalizzato, garantisce, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. Grazie a questa legge le Amministrazioni Pubbliche devono dare prevalenza al diritto di coloro intendano accedere alle informazioni possedute dagli uffici pubblici.


Per tale istituzione, la normativa FOIA, a differenza delle precedenti leggi che già in parte prevedevano l'accesso ai dati, si differenzia in quanto viene garantito il diritto al cittadino di accedere e/o richiedere dati e documenti alla P.A. senza il bisogno di dichiarare un interesse specifico.


E vi è di più, con l'entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai dati è totalmente gratuito e consente ai cittadini di avere finalmente un dialogo con la P.A. inoltre, per mezzo della norma è stato abolito il c.d. Silenzio-Rifiuto.


Chiunque, quindi, può accedere agli atti Pubblici in nome della trasparenza e della lotta contro la corruzione.


Gli atti per i quali sarà possibile accedere riguardano tutti gli atti delle Amministrazioni Pubbliche, statali, regionali o locali. Va precisato al riguardo che, per la P.A. è previsto l’obbligo di pubblicare determinati documenti nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet.


Il diritto di accesso di cui si sta parlando si riferisce ad atti ulteriori rispetto a quelli sopra citati ossia gli atti per cui non sussiste l’obbligo di pubblicazione, con ciò ne deriva che la libertà di informazione. .

Da tenere presente, che tale normativa si riferisce solamente alle amministrazioni pubbliche e non agli enti e/o società private.


Chiunque può fare richiesta d’accesso, e non occorre motivare o avere un determinato interesse ad esercitare questo diritto, l’accesso può essere richiesto anche per semplice curiosità, il tutto è garantito in nome della massima trasparenza e della prevenzione di fenomeni illeciti come quelli della corruzione.

L’amministrazione Pubblica ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni, ma è chiaro che può succedere che la richiesta di accesso possa creare danno ad altri soggetti, in questi casi allora, sarà la stessa amministrazione a provvedere di comunicare a questi soggetti che è stata fatta richiesta d’accesso, i controinteressati, a sua volta avranno dieci giorni per fare opposizione alla nostra istanza.

Vediamo adesso qualora la nostra richiesta di accesso non venisse evasa nel termine di evasa e che 30 giorni, ebbene, in questi casi la legge prevede che l’istanza si considera automaticamente accolta ciò avviene automaticamente per via dell'eliminazione del meccanismo del silenzio/rifiuto precedentemente in vigore.


Nei casi di rifiuto, ovvero di risposta negativa, va tenuto presente che che in queste circostanze la risposta deve essere adeguatamente motivata dall’amministrazione, vi è inoltre anche la possibilità di fare istanza di riesame indirizzata al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza o al Responsabile Anti-Corruzione, in alternativa ci si può sempre rivolgere al TAR.

A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti

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13 aprile 2022

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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