Hai bisogno di aiuto?

IL DIFENSORE CIVICO: strumenti di tutela dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

REGIONE: SICILIA

La legge n. 142 del 1990 ha formalmente previsto, a tutela dei cittadini/consumatori, una figura, anche se ancora oggi poco conosciuta, chiamata Difensore Civico.


Secondo le disposizioni di legge la Pubblica Amministrazione è organizzata in modo tale da assicurare un buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici nel rispetto della nostra Costituzione.


Detto questo, sappiamo bene che per il cittadino  non è affatto difficile  trovarsi  in una condizione di squilibrio nei confronti della P.A. e che a tal proposito possa venir meno la garanzia del buon andamento e imparzialità.


In queste casi, l'unica strada di difesa per il cittadino è quella di ricorrere alla Giustizia Amministrativa, che come ovvio, necessita dell'assistenza di un legale, con costi molto alti ed con tempi indubbiamente incerti.


Basandoci sul Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che gli statuti sia comunali che provinciali possono prevedere l'istituzione di una figura super partes che prende il nome di difensore civico.


Questa figura professionale, ha il compito, di garantire, oltre che seguire il buon andamento dei pubblici uffici, imparzialità e diritti, ha inoltre, facoltà di segnalare, di propria iniziativa, gli abusi, ed eventuali disfunzioni, come anche, carenze ed ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.


In molte Regioni, oggi questa figura è ben istituita, non possiamo dire altrettante dei comuni. In Italia, la figura del difensore civico è stata soppressa dall’ art. 2 comma 186 Legge Finanziaria del 2010. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni infatti, sono tenuti ad adottare, le seguenti misure, ovvero, la soppressione della figura del difensore civico di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


La disciplina normativa in tema di bilancio, difatti, ha abolito la figura del difensore civico comunale. Restano il difensore civico regionale e provinciale, il quale svolge, in convenzione, la funzione di difensore civico comunale, con la denominazione di Difensore civico territoriale.


Il Difensore Civico, ha il compito di attivarsi affinchè i rapporti tra P.A. e cittadino sia innanzitutto privo di discriminazioni sociale, al riguardo poi, in favore della parte più debole, ha il compito di verificare che tra i rapporti non vi siano abusi di potere, ha inoltre facoltà, nel rispetto delle norme di intervenire in qualsiasi caso il cittadino lamenti disfunzione e/o ritardi che si possano ingenerare nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione.


Per farla breve, il suo compito è quello di sanare conflitti e svolgere attività di mediazione, anche intervenendo sullo stato delle pratiche, sempre e con l'intento di evitare il ricorso alla Giustizia.

Se un cittadino, ritiene di aver subito un'ingiustizia dalla P.A. può benissimo, verificando nella propria regione di rivolgersi al Difensore civico.


Nei casi comunque di incertezze, anche in virtù della materia da sottoporre, riportando il riferimento alla pratica che interessa o all'abuso subito che si intende sollevare, è buna regola verificare la sede e fissare sempre un appuntamento.


Il Difensore civico Regionale interviene anche sulle questioni che riguardano l'Agenzia delle Entrate.

Il cittadino, comunque può ricorrere a questa figura, anche per controversie che hanno a che vedere le società partecipate dall'Ente locale, quali società di servizi pubblici, raccolta rifiuti, trasporti, e comunque per qualsiasi contrasto insorto con società convenzionate con la P.A. che fanno riferimento alla provincia e alla regione.


Per quando fin qui detto, possiamo affermare, che il Difensore Civico con le proprie azioni assume una caretteristica fondamentale per garantire la mediazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione, assumendo l'incarico, egli acquisisce informazioni al fine di risolvere la questione, rivolgendosi ai funzionari, ai responsabili dei procedimenti e compie in pratica, ogni adeguata verifica al fine di ottenere chiarimenti e delucidazioni, sempre e secondo le lamentele e contestazioni avanzate dal cittadino.


Giunto al termine dell'istruttoria, verificato ogni aspetto, il Difensore in uiltimo comunica al cittadino l'esito dell'azione svolta nei confronti della P.A., a sua volta il reclamante può accettare il giudizio del Difensore civico oppure rivolgersi alla Giustizia Amministrativa (TAR).


E' da sapere, inoltre, che il Difensore civico, ha anche l'obbligo, espletate tutte le verifiche e trattandosi di reati, di informarne l'Autorità Giudiziaria.


Il cittadino, comunque, se l'azione del Difensore civico non si è ancora conclusa può decidere di rivolgersi alla giustizia amministrativa, e interrompere in qualsiasi momento l'azione del Difensore.


Su tutto ciò che riguarda i principi di legalità e buon andamento di imparzialità della pubblica amministrazione, le Associazioni dei Consumatori hanno un ruolo fondamentale, essi infatti, possono sollecitare gli uffici dei Difensori Civici, qualora rilevino, a danno dei consumatori, diffuse disfunzioni, ritardi e abusi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.


Per quanto sopra premesso, abbiamo visto che il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino ed esercita la propria funzione in piena autonomia e indipendenza rispetto agli altri organi dell'Amministrazione Pubblica di riferimento (Regione, Provincia o Comune).


In Italia, il difensore civico comunale è stato soppresso dalla legge finanziaria 2010. E' prevista la possibilità di ripristinare il servizio della difesa civica a livello provinciale, istituendo la figura del Difensore civico territoriale.


Per contatti e informazioni consultare le pagine del difensore civico delle Regione.

Riferimenti normativi: art 2 comma 186 lettera a) della Legge 191/2009, Decreto Legge 2 del 2010, convertito in Legge 42 del 2010.


Per consulenza chiamare o scrivere ai seguenti recapiti:



A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti

Regione Sicilia/Palermo

Via Catania, 146 – 90141 Palermo – Tel/Fax 091 5080178 mob. 333 9445449

Mail: palermo1@euroconsumatori.eu




22 dicembre 2020

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

HAI BISOGNO DI AIUTO? RIEMPI IL FORM PER CONTATTARCI

I campi con * sono obbligatori
500 Caratteri rimanenti

Compilando ed inviando il form il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali [ vedi privacy ] e acconsentire al trattamento degli stessi.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali, ai sensi dell’art. 13 e ss del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto, informato dell’identità del Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa al Trattamento dei Dati personali.