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REGIONE: SICILIA

LEGGE SALVA CASA


Art. 41 bis Legge 19/12/2019 n. 157

Condizioni di applicazione della legge:


  1. il debitore sia qualificabile come consumatore

  2. il creditore sia una Banca rientrante D. lgs. 385/1993

  3. il credito derivi da un Mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa

  4. il debitore abbia versato almeno il 10% del capitale originario alla data della presentazione della istanza

  5. sia pendente una esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra il 01/01/2010 e il 30/06/2019

  6. non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato prima dell'istanza di rinegoziazione un atto di rinuncia degli altri creditori intervenuti

  7. l'istanza di rinegoziazione sia presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31/12/2021

  8. il debito complessivo oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore ad € 250.000,00

  9. l'importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi.

  10. Il rimborso del dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80.

  11. il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del del creditore.

  12. Non sia pendente nei riguardi del debitore, una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento Legge 03/2012.

  13. se il debitore non riesce ad avere una rinegoziazione o rifinanziamento del mutuo, la facoltà può essere trasferita e accordata a un suo parente o affine fino al terzo grado di parentela.   


    A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti

    Regione Sicilia/Palermo

    Via Catania, 146 – 90141 Palermo – Tel/Fax 091 5080178 mob. 333 9445449

    Mail: palermo1@euroconsumatori.eu 

2 ottobre 2020

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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