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SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DIVIETO E/O LIMITAZIONE DI SOSTA: quale delle due prevale.

REGIONE: SICILIA

Come già noto a tutti gli automobilisti oggi giorno riuscire a trovare un posto per parcheggiare la nostra autovettura nelle città in cui viviamo è diventato quasi impossibile. Con un po' di fortuna e tanta attenzione nell'avvistare uno spazio libero, magari anche stretto che dopo disperate manovre siamo anche costretti a rinunciarvi. Ovviamente questo non è l'unico ostacolo che incombe sulla  nostra fragile pazienza, spesso dobbiamo fare i conti anche con i segnali, sia che riguardano le strisce disegnate sull'asfalto sia quelli verticali collocati sui pali e quasi sempre, ci chiediamo: ma questo è un parcheggio libero o a pagamento? ma essendo così esausti, seppur comprensibile, molto spesso ci limitiamo solamente a guardare il colore delle strisce disegnate sull'asfalto.

La segnaletica orizzontale, riferendoci alla sosta è costituita da strisce disegnate sull'asfalto, devono essere poste sui bordi delle strade e devono essere differenziate dal colore, infatti le strisce bianche indicano i parcheggi liberi, quelli di colore azzurro, i parcheggi a pagamento e quelli gialli, spazi riservati con divieto di sosta.

Il modo è senz'altro corretto, ma non è sufficiente per scanzarsi una bella multa. L'art. 40 del codice della strada stabilisce, che per guidare, gli utenti devono seguire le prescrizioni forniti dai segnali orizzontali tracciati sulle strade i quali oltre a regolare la circolazione, servono per indicare particolari comportamenti da seguire. L'art. 149 del Regolamento di Attuazione recita che la determinazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo. Il terzo comma dello stesso articolo, invece, stabilisce i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta indicando il bianco per gli stalli di sosta non a pagamento, azzurro per gli stalli di sosta a pagamento e giallo per gli stalli di sosta riservati. Fin qui sembrerebbe tutto molto semplice.

Ma cosa succede nel caso in cui oltre alle strisce segnate sull'asfalto fosse situato sul marciapiede all'inizio della strada un cartello segnaletico?

Capita molto spesso che la segnaletica orizzontale, ossia, le strisce segnate sull'asfalto sia discordante con la segnaletica verticale, in ogni caso, dobbiamo tenere bene in mente, che a fare da padrone sono i segnali verticali, quelli costituiti dai tradizionali pali e dai cartelli alla cima di essi che si trovano lungo i margini delle strade o sui marciapiedi delle nostre città.

E' il caso di dire, dunque, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che nell'ipotesi di contrasto tra la segnaletica verticale e quella orizzontale a prevalere sulle norme sono sempre i cartelli, ossia, la segnaletica verticale posta sui pali.

Vi sono casi molto frequenti in cui si verifica che la segnaletica orizzontale sia quasi invisibile e/o sovrapposta da strisce di colore diverso, all'inizio del marciapiede invece un cartello indica un divieto di sosta, ebbene, in questi casi, la sosta è vietata e di conseguenza il rischio sarebbe quello di beccarsi una multa.

Altri casi possono riguardare la presenza di cartelli che indicano, nonostante le sctrisce di colore bianco, zona disco orario, sosta consentita ai soli residenti o limite di orario consentito per scarico merci, in tutti questi casi, comunque, a prevalere sono sempre i cartelli verticali posti all'inizio del marciapiede. Ovviamente, vi è una eccezione, i cartelli devono essere ben visibili agli automobilisti, nei casi in cui i succitati cartelli verticali risultassero non visibili al guidatore, magari perchè rotti, piegati e/o coperti di vegetazione, allora sarebbe il caso di contestare la multa.

Al riguardo la contestazione è la prova unicamente sulle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento. (Cass. S.U. n. 17355/2009)

9 settembre 2019

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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