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AVVISO DI ACCERTAMENTO: opposizione avverso una imposizione di pagamento emessa dalla Pubblica Amministrazione.

REGIONE: SICILIA

Se il contribuente ritiene illegittimo un atto emesso dalla Pubblica Amministrazione, Comune, Agenzia delle Entrate ecc. dovrà necessariamente farlo valere proponendo ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.


L'atto con il quale la P.A. rende noto al contribuente il mancato pagamento si chiama Avviso di Accertamento, questo, in via generale, può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile, e può essere emesso in base all'art. 1 comma 694-695-696-697-698 L. n. 147/2013.


In riferimento ai casi che riguardano le imposte comunali, gli uffici preposti, ravvisando i presupposti notificano ai contrubuenti tali atti per:


  1. Mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione.

  2. Omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

  3. Omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

  4. Infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

  5. Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell’articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.


Per tutto quanto non previsto nelle disposizioni degli articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296/2006.


Vedremo di seguito come bisogna comportarsi se si riceve questo tipo di atto.


Quando il contribuente riceve un Avviso di Accertamento, prima di ogni cosa potrà recarsi personalmente presso l'ufficio emissario per chiedere informazioni e/o chiarimenti circa tale imposizione, nel caso poi, ritenesse dovuta la pretesa dal Comune, potrà, a seguito di accettazione, effettuare il dovuto pagamento, nel caso contrario, invece, sarà necessario rivolgersi ad un giudice, e questo dovrà necessariamente avvenire a mezzo di regolare proposizione di ricorso. Il ricorso,  dovrà essere esperito entro e non oltre 60 gg. dall'avvenuta notifica e dovrà essere depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale, previo esperimento della fase di mediazione civile. Rimandiamo alla lettura dei nostri articoli pecedenti, in merito la mediazione civile. 


L'Avviso di Accertamento è un atto amministrativo con il quale il Comune, l'Agenzia delle Entrate e comunque la P.A. in generale, mette a conoscenza di un debito il contribuente, infatti, quest'atto ha lo scopo di avvisare il destinatario del mancato pagamento di un'imposta e pertanto lo invita a sanare entro un determinato tempo.


Come sempre ricordiamo, qualora il contribuente ritenesse ingiusto l'atto notificatogli, è a sua volta facoltà esperire in via preventiva un'istanza in carta semplice in forma di Autotutela per richiedere l'annullamento, ma attenzione, questo istituto non sospende i termini ormai famosi di 60 giorni, che,  nel caso di tardiva risposta e/o di intervenuto superamento di tale  termine, il contribuente di vedrebbe  precluso il diritto di agire. In questi casi, come sempre raccomandiamo, sarà buona regola tenere pronto il ricorso e presentarlo prima della scadenza.


Per raggiungere lo scopo, la P.A. deve necessariamente inviare, i suddetti atti,  a mezzo notifica, di solito a mezzo Raccomandata a/r. questo, ovviamente,  servirà, agli Enti, per avere, sia la certezza dell'avvenuta notifica e anche per avere la data certa per proseguiere e avviare le procedure successive.


E' necessario tenere presente, che gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 98/2011, riguardanti le imposte dirette e indirette (Irpef, Ires, Iri per quest'ultima dal 2017, Irap, Iva, Imposte sostitutive, provvedimento di irrogazione delle sanzioni, risultano efficaci per l'esecutività dell'accertamento, ciò significa, che tali atti diventano a scadenza dei 60 gg. e in assenza di impugnazione, titoli esecutivi, azionati direttamente  dall'Agente di Riscossione, senza la necessaria notifica della Cartella Esattoriale.


Per quanto riguarda i Comuni, invece, la procedura rimane del tutto invariata, trascorsi 60 gg. senza che sia intervenuto il pagamento o l'impugnazione, l'ente impositore dovrà provvedere ad iscrivere a ruolo il credito vantato presso l'Agente della riscossione che, a sua volta avrà il compito di recapitare al debitore la famosa Cartella Esattoriale, quest'ultima, dovrà essere inviata al contribuente entro tre anni successivi all'anno in cui l'Avviso di Accertamento è divenuto efficace, ossia, al compimento dei 60 giorni senza che sia intervenuta impugnazione.


Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento, la buona regola è quella di controllare sempre se l'Atto  presenta dei vizi.


In primo luogo bisogna contrallare:

  • regolarità della notifica avvenuta

  • esattezza dei dati del destinatario nome e indirizzo

  • oggetto dell'imposizione con dettagliata descrizione

  • eventuale pagamento parziale già avvenuto

  • termini di prescrizione

  • l'atto deve contenere a chiari lettere le modalità e i termini per proporre ricorso in CTP,

    trascrizione modi e termini per la proposizione dell'istanza di Reclamo/Mediazione e in fine il nome del responsabile del procedimento con propria firma digitale


Verificati tutti i dati sopra descritti, allora il contribuente dovrà pensare adesso, se ricorrere o accettare di pagare.


E' utile tenere presente che l'Avviso di Accertamento è un Atto primario, nel caso quindi, fossero presenti dei vizi formali e/o il cittadino ritenesse illegittima l'imposizione, dovrà necessariamente proporre ricorso per non vedersi precluso il diritto di agire per quelle che riguardano le ragioni di fatto pretese dall'Ente.


Va chiarito, dunque, che, in caso di mancata impugnazione, l'Avviso di Accertamento diverrà definitivo e non si potrà più proporre ricorso per i propositi oggettivi dello stesso.


Trascorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto alcun pagamento o impugnazione dell'atto, la P.A. provvederà tramite l'Agente di Riscossione al recupero coattivo delle somme, quest'ultima infatti invierà al debitore la c.d. Cartella Esattoriale contro la quale si potrà esperire solamente ricorso per i vizi propri e formali che faranno capo a quest'ultimo atto.


Per essere più precisi, dunque, possiamo dire che il ricorso proposto contro la cartella esattoriale per vizi relativi all'Atto di Accertamento ormai divenuto definitivo, sarà inammissibile. E' quanto chiarito dalla recente Sentenza di Cassazione n. 2944 del 2018.


Spesso può capitare però, che il cittadino viene messo a conoscenza del debito imposto, solamente con il ricevimento della Cartella Esattoriale, in quanto, può verificarsi che il primo atto non è stato mai notificato. Nei casi di specie, può sempre essere avanzato regolare ricorso in CTP eccependo il mancato ricevimento dell'Atto prodromico. Attenzione però, ovviamente, bisogna essere certi di non aver mai ricevuto l'Avviso di Accertamento e/o che non sia mai intervenuta notifica con Avviso di Giacenza.


Ad ogni modo, ribadiamo sempre, che la P.A. prima di provvedere all'iscrizione a ruolo, è tenuta ad inviare una comunicazione preventiva (Avviso di pagamento o Avviso di accertamento) a mezzo raccomandata a.r., e, solamente dopo, in seguito al mancato pagamento ed eventuale mancata proposizione del ricorso, potrà provvedere all'iscrizione a ruolo presso l'Agente di Riscossione.

Stessa cosa riguarda  le Multe per infrazione al Codice della Strada, la cartella esattoriale dovrà essere l'atto notificato al contribuente successivo al Verbale di Contestazione che dovrà ovviamente essere notificato nei termini di legge, ossia, nei famosi 90 giorni, art. 201 cds.


Per tutto quanto sopra, va detto dunque, che se il contribuente rileva dei vizi di illegittimità nel primo atto a lui notificato, che sia, Avviso di Accertamento o Verbale, riferendoci alle (multe), dovrà necessariamente impugnarlo dinanzi al Giudice competente, nei termini stabiliti dalla legge che di norma devono essere trascritti obbligatoriamente negli atti di cui trattasi.


In mancanza di impugnazione, bisogna ricordare che la pretesa dell'Ente impositore diventa definitiva e può essere riscossa coattivamente mediante iscrizione a ruolo, con i successivi Atti di carattere cautelare e/o esecutivi.


Per concludere possiamo benissimo dire, che, secondo la giurisprudenza ogni pretesa tributaria inviata dalla P.A. al contribuente, deve essere assicurata mediante il rispetto di una sequenza di Atti, secondo una corretta e precisa progressione, questi, devono essere notificati a mezzo forme legali certi, e devono avere lo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa ai contribuenti.



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5 settembre 2019

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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