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NOLEGGIO AUTO: quello che c'è da sapere per non avere sorprese. I CONSIGLI DI A.E.C.I. SICILIA.

REGIONE: SICILIA

Dalla lettura delle condizioni generali di molti contratti di noleggio a cui ci siamo sottoposti è emerso un diffuso utilizzo di tecnicismi che non sempre consentono la dovuta trasparenza e chiarezza nei confronti dei Clienti, siano essi Consumatori o non Consumatori, ma che comunque riguardano utilizzatori finali. Alcuni contratti appaiono corredati da clausole che ancor prima che inique o vessatorie sono di difficile intellegibilità, e non permettono al Cliente di comprendere con immediatezza quali specifiche obbligazioni vengano assunte con la firma del modulo di adesione.

Abbiamo notato che le condizioni di questo tipo, come risultano espressamente redatte, comportano la violazione dell’art. 2, comma 2, lettere c) ed e) del Codice del Consumo secondo cui “ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti [...] c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità [...] e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali”.

Nella totalità dei contratti analizzati, risulta che il Consumatore è ritenuto responsabile per tutti i danni occorsi al veicolo, durante il noleggio, per la distruzione o perdita dello stesso oltre che per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguenti a violazioni del codice della strada. E' necessario chiarire in questi casi, e quindi bisogna sempre ricordare che è diritto per il Consumatore provare che il danno, il furto o la distruzione del veicolo siano derivanti da causa a lui non imputabile come santito dall’art. 1588 c.c. contrarimente invece clausole che non esprimono tali considerazioni sono da considerarsi vessatorie nei limiti in cui sanciscono a carico del Consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, ai sensi dell’art. 33, lettera t.

E' fondamentale a questo punto leggere bene attentamente i contratti prima di aderirvi. A livello europeo non vi è una normativa di settore specifica, quello dunque che rimane è regolamentato dalle disposizioni generali del Codice Civile e del Codice del Consumo. In linea di massima possiamo definire oggi che tutti i contratti di autonoleggio hanno dato vita ad una standardizzazione, al quale il cliente è tenuto ad accettare e sottoscrivere all'atto del noleggio ovvero:

  • età minima (generalmente tra 20 e 23 anni) ed età massima (tra 65 e 75 anni), eventualmente derogabile con la stipula di una garanzia assicurativa aggiuntiva con un costo aggiuntivo;

  • obbligo di esibire un documento di riconoscimento valido (ad es. carta d'identità/passaporto)

  • obbligo di esibire una patente di guida in corso di validità, rilasciata nel paese di residenza (normalmente da almeno un anno);

  • obbligo di offrire in garanzia una carta di credito valida (non sono accettate le carte autorizzate al solo uso elettronico, tipo Bancomat) a copertura di eventuali danni al mezzo o a terzi, oppure di sanzioni amministrative (per le auto di lusso possono essere richieste due carte di credito a garanzia). Controllate quindi nel contratto quali carte di credito sono accettate, altrimenti potreste trovarvi a non poter ritirare la vettura oppure a dover pagare in contanti lasciando anche un sostanzioso deposito "cash";

  • previsione di riconsegnare il veicolo con il pieno di carburante o nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritirato, altrimenti sulla carta di credito lasciata a garanzia sarà addebitato il costo del carburante mancante nonché le spese per il servizio di rifornimento;

  • obbligo di riconsegna del veicolo nello stesso luogo dove è stato ritirato. In caso di riconsegna in luogo differente da quello previsto dal contratto è generalmente imputata una penale:

  • sarà quindi utile accertarsi, fin dalla prenotazione del servizio, della possibilità di riconsegnare il veicolo in luogo differente rispetto a quello del ritiro senza costi aggiuntivi, richiedendo espressamente che tale specifica venga indicata nel contratto.

  • obbligo di riconsegna del veicolo all'orario originariamente previsto o pattuito. In caso di riconsegna tardiva, infatti, potrebbe essere richiesto il pagamento di una penale forfettariamente predeterminata nel contratto o in alcuni casi anche di un intero giorno aggiuntivo di noleggio.

Del tutto generalizzato, i contratti delle compagnie di noleggio prevedono la possibilità di associare alla guida del veicolo un conducente aggiuntivo, è bene comunque accertarsi prima della sottoscrizione del contratto che questa clausola eventualmente inserita nel contratto debba anche prevedere una formula di copertura assicurativa e anche di Franchigie per eventuali danni cagionati anche all'ulteriore conducente.

Molte pratiche nel passato sono state oggetto di incriminate situazioni a carico dei consumatori consistevano proprio nelle modalità con cui gli operatori prospettavano al cliente, quando si presentava al desk per il ritiro dell’autovettura già prenotata online, l’acquisto di servizi accessori rispetto a quello di autonoleggio, presentati però come assicurativi o per limitare la responsabilità.

In altre parole, era molto usuale che l’addetto al banco della società di autonoleggio minacciasse di bloccare sulla carta di credito un importo molto elevato, nel caso in cui il cliente non aggiungesse, ad esempio, anche la polizza conducente o quella relativa alla rottura dei cristalli, palesando un'evidente conseguenza di disparità tra i costi addebitati al momento della riconsegna della macchina e quelli invece prospettati in sede di prenotazione online.

Tale differenza di prezzo, tuttavia, condiziona non poco il cliente, derivandone peraltro un danno, infatti, da quando noleggia l’auto si potrebbe ritrovare in pratica il plafond della carta di credito esaurito, visto che la compagnia blocca una sproposita somma di denaro a garanzia di eventuali danni. Con l'intervento dell'AUTORITY AGCM ad alcune società di autonoleggio, grazie sempre all'impegno e alle denuncie svolte dalle Associazioni di Consumatori sono state inflitte multe di circa 3,5 milioni di euro per condotte contrattuali con pratiche aggressivi, clausole vessatorie e per scarsa trasparenza.

Al Consumatore il Codice del Consumo riconosce i diritti “fondamentali” ad una adeguata informazione, ad una corretta pubblicità, all’esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, di correttezza e di equità nonché alla correttezza, alla trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. Tuttavia è bene tenere sempre in mente che i rapporti di consumo e i contratti del consumatore in generale sono disciplinati dalla parte terza del Codice del Consumo, sezione di particolare interesse per la questione qui affrontata.

Riferendoci per l'appunto all’art. 33, le clausole nei contratti conclusi tra i consumatori e i professionisti si considerano vessatorie quando, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dallo stesso contratto.

Tale norma pone un principio generale e fondamentale secondo cui una clausola deve ritenersi vessatoria ogni qualvolta comporti un concreto squilibrio nell’ambito contrattuale, cosicché il contratto diventi particolarmente oneroso per una delle parti, ovviamente per quella parte che riguarda il consumatore. C'e da dire anche, nei casi di specie che la prova contraria deve essere dimostrata dal professionista il quale, nel caso di sottoscrizione di moduli e formulari, deve provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano oggetto di specifica trattativa con il consumatore ai sensi dell'art. 34, comma 5, Codice del Consumo.

I contratti devono avere una chiara e semplice descrizione dei servizi offerti dalle società di noleggio, devono essere fornite informazioni chiare sulle principali caratteristiche del noleggio ossia, chilometraggio, rifornimento, obblighi di deposito cauzionale, e qualsiasi altra forma inclusa.

Le informazioni devono riguardare anche la parte relativa all’assicurazione complementare, quali, prezzo e dettagli delle assicurazioni obbligatorie e quelle aggiuntive facoltative, in particolare le clausole che riducono la franchigia da pagare in caso di danni. Inoltre, deve essere chiaramente indicato cosa è coperto dal prezzo di noleggio di base e dalle eventuali assicurazioni aggiuntive prima che il consumatore acquisti tali prodotti.

In materia di trasparenza poi deve essere sempre chiarito la possibilità di ritirare l’auto con il serbatoio pieno e quindi l'obbligo di restituirla nella stessa condizione.

Come possiamo benissimo intuire le clausole contrattuali sono molto importanti, bisogna destare attenzione sulle parti che prevedono soprattutto la tutela dai danni e la parte relativa alle speciali assicurazioni.

Per intenderci, facciamo chiarezza adesso sulla formula denominata KasKo e Mini KasKo, queste sono delle speciali assicurazione che coprono tutti i danni subiti al proprio veicolo durante la circolazione su strada nel periodo interessato al noleggio e non rientrano a fare parte, certamente, della polizza di Responsabilità Civile.

Noleggiare un'auto che abbia una copertura KasKo, è certamente una cosa buona, infatti, un eventuale danno cagionato all'autovettura per colpa non imputabili a terzi, come per esempio un'uscita di strada, la rottura accidentale del parabrezza, cristalli, graffi alla carrozzeria, ammaccature ecc. a pagare i danni sarà la stessa assicurazione. La mini KasKo inceve riguarda solamente la copertura dei danni causati da incidenti con altri veicoli.

C'è da dire però, che non tutti i danni rientrano nei limiti di rimborso, infatti, i danni provocati a causa di assunzione di bevande alcoliche o per aver agito con negligenza, per esempio, lo smarrimento delle chiavi dell'autovettura, danni provocati dal furto di oggetti privati lasciati in auto, danni causati per transito in strade non asfaltate, ebbene, in tutti questi casi l'assicurazione certamente non coprirà i danni, e pertanto a dover sborsare quattrini sarà lo stesso guidatore che ha avuto l'auto a noleggio.

Purtroppo, le assicurazioni che includono la copertura KasKo hanno costi molto alti, e le classiche assicurazioni di basi non le prevedono neppure. In questi casi sarebbe sempre opportuno, parlarne con l'autonoleggiatore e mettersi d'accordo.

I nostri consigli sono sempre e comunque rivolti ad usare massima prudenza alla guida e di avere massima accortezza, non dimenticare mai di controllare l'autovettura prima di mettersi alla guida all'atto del ricevimento delle chiavi e ricordare sempre di scattare delle foto alla carrozzeria in generale, parafanghi, paraurti, sportelli, cristalli, specchietti retrovisori, cerchi e coperture e perchè no, anche nella parte interna dell'auto, nel caso ci dovesse essere bisogno di rilevare dei graffi, macchie e ammaccature, in questo modo, si potrà certamente eccepire la non responsabilità dei danni che dovessero essere a posteriori reclamati dalla società. Ovviamente, l'aspetto importante e necessario è quello che dal momento in cui ci si accorge di qualche difetto, di farla notare rivolgendosi immediatamente al personale della Società e pretendere che venga inserito nel contratto, il tipo di danno rilevato, la data e l'ora a seguito certamente di una loro verifica.

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La nostra sede A.E.C.I. Regione Sicilia è a fianco dei CONSUMATORI. Potete chiamare, scrivere o venirci a trovare per ricevere assistenza e consulenza gratuita.


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10 giugno 2018

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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