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Gli eredi sono obbligati a pagare i debiti tributari del defunto anche con il proprio patrimonio.

REGIONE: SICILIA

Quando un familiare viene a mancare, oltre ad essere coinvolti i sentimenti, sono da tener presenti gli interessi economici.

Ad essere protagonista in questi casi è sempre l'Agenzia delle Entrate e l'Agente di Riscossione. In pratica succede che gli eredi oltre a beneficiare dell'eredità del de Cuius sono chiamati in causa anche ad assolvere i debiti col fisco. Infatti, gli articoli 752 e seguenti del c.c. dispongono che gli eredi sono chiamati a rispondere di tutti i debiti facenti capo al parente deceduto.

In questi casi è di fondamentale importanza stare beni attenti, in quanto l'assolvimento dei debiti può anche interessare i beni propri e non solo quelli ereditati, nel caso ovviamente non bastassero quest'ultimi a soddisfarli.

Resta inteso in questi casi, che gli eredi risponderanno dei debiti fiscali solamente in proporzione alle loro quote ereditate, salvo nei casi in cui siano disposti in modo differenti da eventuali testamenti.

Ebbene ricordare in questi casi, rimanendo nell'ambito tributario e secondo il disposto dell' art. 65 Dpr 29.09.1973 n. 600 che le obbligazioni di carattere tributario, gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, ciò significa, che il fisco pretende che sia effettuato il pagamento da un solo erede, infatti il pagamento effettuato da uno, assolve tutti gli altri nell'adempimento medesimo, mentre a sua volta, egli potrà rivalersi nei confronti di tutti i coeredi.

Un aspetto quantomeno positivo, trovandosi in queste circostanze, è riconosciuto dal fatto che la trasmissibilità non interessa le sanzioni comminate al defunto, e pertanto gli eredi sono responsabili unicamente al pagamento della somma capitale e dei soli interessi.

Fintantoché non viene accettata l'eredità è evidente che questo non comporta alcun obbligo da parte degli eredi, inoltre, non dimentichiamo che è onere dell'Agenzia delle Entrate dimostrare che un soggetto sia divenuto erede.

Vedremo di seguito invece come sarà possibile tutelare i propri interessi e cosa bisognerà fare, nell'eventualità dei casi, per non incorrere nel rischio di essere chiamati a rispondere con i beni propri.

  • Il primo passo da fare, è quello di rinunciare all'eredità, tale azione permette agli eredi di non essere chiamati a rispondere di nulla, in quanto, non si è assunta alcuna eredità.

  • Un altro modo di tutela, invece, riguarda l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, in quest'altro caso diventando eredi, si potrà benissimo assolvere i debiti col fisco entro il valore massimo dell'eredità ricevuta senza intaccare, in nessun modo, il proprio patrimonio.

Detto ciò, adesso vedremo dove il fisco provvede a notificare un atto, quale sia l'indirizzo esatto presso cui dovrà effettuare la notifica senza incorrere a vizi.

Dobbiamo sapere, che in caso di morte del contribuente, la notifica della cartella esattoriale a lui intestata è regolarmente effettuata presso l'ultimo domicilio conosciuto del defunto, questa, risulta efficace nei confronti di tutti gli eredi.

Fermi restando, gli eredi sono tenuti, in caso di morte del parente, a comunicare all'Agenzia delle Entrate il loro domicilio fiscale compreso le generalità, la trasmissione può essere fatta con lettera da spedire a mezzo raccomandata o recandosi personalmente presso l'Ente.

Le regole stabiliscono che gli eredi del contribuente, in seguito al decesso, devono comunicare le loro generalità e i loro indirizzi, a sua volta, a partire da 30 giorni dopo tale comunicazione il Fisco è tenuto a notificare gli atti necessariamente presso le loro residenze, mentre prima dei 30 giorni o in mancanza di comunicazione, la notifica deve avvenire nell'ultimo domicilio del defunto direttamente agli eredi in modo collettivo e impersonale.

Attenzione, nel caso di notifica di un atto in cui vi sia la sola intestazione del de cuius e senza che vi sia indicato “agli eredi” tale comunicazione si intenderà come non avvenuta, in quanto, gli eredi risultano non informati.

E' facile comprendere, come avviene spesso in questi casi, che tale comunicazione non viene fatta molto volentieri dagli eredi, tale inadempienza però può comportare una preclusione del diritto di opposizione, in pratica succede che, l'Ente notifica l'atto presso l'ultimo domicilio del de Cuius, e quindi regolare, gli eredi, non venuti a conoscenza dell'atto, e scaduti i termini, non potranno più opporsi, con la conseguenza poi, di subirne le conseguenze che possono essere sia di carattere cautelative che esecutive.

A questo punto, è sempre bene comunicare gli indirizzi e le proprie generalità in seguito alla scomparsa del parente,

Sulla questione la giurisprudenza ha avuto modo, in diverse occasioni, di chiarire che agli eredi incombe un vero onere in capo alla comunicazione del loro indirizzo, senonché delle generalità Cassazione n. 8213 e 7138 del 2014.

Giova sottolineare che la notificazione degli atti in materia tributaria possono essere eseguite ai sensi del 4° comma dell'art. 65 Dpr 600/73 allorquando l'Ente preposto sia a conoscenza del decesso del contribuente non sussistendo la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.

Sempre secondo la giurisprudenza, il regime delle notificazioni espresso nel suddetto articolo si applica anche agli atti della riscossione, in particolare la cassazione con Sent. n. 228/2014 ha affermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo a nome del defunto e la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti degli eredi secondo le modalità fissate dalla citata norma.

Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
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                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 




12 dicembre 2017

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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