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TELEFONIA: in ordine alle controversie l'Agcom non può essere diretta a sindacare sulla legittimità di clausole contrattuali bensì la conformità o meno della condotta dell’operatore alle disposizioni

REGIONE: SICILIA

In ordine alla richiesta dell’utente relativa all'applicabilità e alla legittimità di una clausola contrattuale, occorre precisare che l’articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS, allegato A, delinea l’ambito d’intervento così disponendo:


L’Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell’istanza, può condannare l’operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità”.


Pertanto, l’accertamento di questa Autorità non può essere diretto a sindacare la legittimità o meno di una clausola contrattuale, bensì la conformità o meno della condotta dell’operatore alle disposizioni regolamentari. In altri termini l’Autorità, a seguito dell’accertamento del fatto obiettivo dell’inadempimento, può disporre a carico dell’operatore rimborsi, storni ed indennizzi ma non può declarare l’inapplicabilità di una singola clausola che, essendo contenuta all’interno delle condizioni generali di contratto, è destinata a produrre i propri effetti non solo nei confronti dell’istante uti singulus bensì nei confronti dell’intero bacino di utenza.


Sembra, perciò, da escludersi una competenza dell’Autorità in ordine alla richiesta dell’istante, per cui è invece competente il giudice.


Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 2/11


Deve essere dichiarata l’incompetenza del Corecom a statuire sulla richiesta di restituzione all’operatore dei telefoni cellulari da parte dell’utente, essendo la competenza del presente procedimento limitata all’eventuale condanna dell’operatore al rimborso/storno di fatture o alla liquidazione di indennizzi.


Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 12/11


Sono da rigettare le richieste dirette all’ottenimento di una pronuncia dichiarativa di situazioni in fatto ed in diritto che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, così come previsto dall’articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS e dalla delibera Agcom n. 529/09/CONS.


Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 16/11


Deve essere rigettata, perché esula dalla competenza del Corecom, la richiesta di annullamento del contratto.


Corecom Emilia-Romagna Delibera n. 33/11


Sono da rigettarsi le richieste volte a una pronuncia dichiarativa della risoluzione del contratto, in quanto estranee alla cognizione del presente procedimento, così come definita dall’articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS e dalla delibera Agcom n. 529/09/CONS. 

Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
                                                                                           Via Vincenzo Di Marco n. 19 - 90143 Palermo
                                                                                            cell. 333.9445449  Tel / Fax 091 5080178 

                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 

9 novembre 2016

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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