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BANCHE: IL GOVERNO ABROGA IL DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO. LE BANCHE AGEVOLATE NEL POSSESSO DELL'IMMOBILE

REGIONE: LAZIO

 

BANCHE: IL GOVERNO ABROGA IL DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO.

LE BANCHE ENTRANO IN POSSESSO DELL’IMMOBILE qualora il mutuatario sia in ritardo con il pagamento di 7 rate, anche non consecutive.

L’art. 2744 c.c., rubricato come divieto del patto commissorio, “vieta” le pattuizioni in cui, in caso di inadempimento del credito garantito, si conviene che la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore.

Il principio espresso da questa disposizione intende tutelare il debitore del rapporto contrattuale, è sancito a tutela dell’interesse di quella che tradizionalmente viene considerata la parte debole, affinché questo soggetto, trovandosi in una situazione di coazione morale nei confronti del creditore (La Banca), non  subisca gli effetti di quella coazione e accondiscenda a sottostare all’altrui volontà, accettando il trasferimento in proprietà  al creditore del bene ipotecato o dato in pegno, in caso di mancato adempimento del debito.

Ebbene, il Governo Renzi ha abrogato l’art. 2744 c.c., che vieta il patto; ciò permetterà alle banche di appropriarsi delle case acquistate con il mutuo o con un prestito, qualora il debitore non abbia pagato 7  rate anche non consecutive. Con un decreto legislativo sui finanziamenti ipotecari il ministero delle Riforme Costituzionali, infatti, ha trasmesso alla Camera l’atto del governo n. 256 che modifica alcuni punti salienti del testo unico della Finanza. Il pretesto è il recepimento della direttiva europea 2014/17 volta ad aumentare le tutele per i consumatori nei contratti di credito. L’esito è però opposto: in realtà il provvedimento del governo italiano punta ad agevolare in ogni modo le vendite forzose degli immobili da parte delle banche e si muove in parallelo alle norme che il Governo ha introdotto a proposito delle garanzie di Stato sulle sofferenze bancarie.

Per accelerare al massimo il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, il governo ha infatti cancellato l’articolo 2744 del codice civile, che vieta il cosiddetto “patto commissorio” e cioè “il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”.  Il superamento di questo divieto permette quindi alle banche di entrare direttamente in possesso dell’immobile e metterlo in vendita per soddisfare il proprio credito qualora il mutuatario sia in ritardo con il pagamento di 7 rate, anche non consecutive.

Lo prevede esplicitamente l’art. 120 quinquiesdecies che al comma 3 recita: “Le parti del contratto possono convenire espressamente al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore (il ritardo nel pagamento di 7 rate anche non consecutive, così come definito dall’art. 40 del Testo unico della finanza) la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza” (se positiva). Se invece la differenza dovesse risultare negativa (cioè il prezzo di vendita non è sufficiente a estinguere il debito), “il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva”.

Questa disposizione sembra voler concedere alle banche la possibilità di vendere/svendere gli immobili a qualsiasi prezzo pur di recuperare i propri crediti!

E’ evidente che il risultato di simili norme rischia di essere drammatico per migliaia di famiglie che da un giorno all’altro si ritroverebbero senza la propria casa e…altro vantaggio per le banche?! La defiscalizzazione pressoché totale degli importi incassati dalle vendite forzose degli immobili. Lo stabilisce l’articolo 16 del provvedimento di conversione in legge del decreto sulla riforma del credito cooperativo e la garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze: chi acquisisce gli immobili nell’ambito di vendite giudiziarie per poi rivenderli a un’acquirente finale paga un’imposta sostitutiva di appena 200 euro, contro la tassazione ordinaria del 9%. “La norma – si legge negli atti parlamentari – ha la finalità di agevolare il collocamento degli immobili in sede di vendita giudiziaria, così come in caso di assegnazione degli immobili stessi ai creditori”. 

Questa notizia, ancora poco battuta, desta stupore ed allo stesso tempo rammarico.

NON SI PUO’ PREGIUDICARE ANCOR PIU’ UNA GIA’ DIFFICILE SITUAZIONE ECONOMICA A DISCAPITO DEI CONSUMATORI/MUTUATARI.

Fonti: www.ilfattoquotidiano.it, www.notalibera.it, www,diritto.it

 

Il Presidente Natalia Gioia

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28 febbraio 2016

Articolo a firma del responsabile Natalia Gioia che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: romasud@euroconsumatori.eu

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