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MEDIAZIONE TRIBUTARIA OBBLIGATORIA in vigore dal 01 Aprile 2012

REGIONE: SICILIA

Dal 1° aprile 2012 per tutti gli atti notificati a partire da tale data; è scattata la mediazione tributaria.  Con la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 l'Agenzia delle entrate ha emanato i chiarimenti e le linee guida per la gestione di tali procedure, che secondo i dati forniti sarebbero più di 110mila, pari al 66% del contenzioso.

La procedura di tale mediazione è operante per tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate (compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi). Il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e ad esprimersi al riguardo.

Tale nuova disciplina prevede, che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate; l’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.

Nei 90 giorni successivi l’Ufficio prenderà in esame l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

Se la mediazione si conclude positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%; questo avviene sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui viene confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

Le negoziazioni paritetiche ai sensi  dell'art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 28/2010  sono procedure in cui una parte, generalmente un consumatore, dà mandato ad un'associazione di consumatori per trattare e tentare di risolvere una controversia sorta con un'azienda che eroga beni e servizi

A.E.C.I. palermo 

 Agostino Curiale

15 agosto 2012

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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