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AUTOVELOX: contestazione non immediata della multa e relativi cartelli di segnalazione.

REGIONE: SICILIA

In questo periodo, abbiamo ricevuto centinai di chiamate da tutta la Sicilia da parte di automobilisti, i quali, hanno ricevuto dei verbali di contestazione riguardanti infrazioni rilevate da apparecchi Autovelox per eccesso di velocità.

Al riguardo, cercheremo adesso di dare una informazione adeguata in merito alla tanta confusione che esiste tra legittimità ed illegittimità di tali pretese.

Innanzi tutto desideriamo precisare che i limiti di velocità vanno rispettati tutti per la sicurezza sia personale che per gli altri, e non certo, o peggio ancora, solamente per evitare una multa per eccesso di velocità.

Detto questo, adesso entreremo nel merito e cercheremo di fare un po' di chiarezza nel rispetto dei nostri diritti.

La presenza di dispositivi Autovelox devono essere segnalati dalla cartellonistica, essa infatti, deve essere collocata almeno 400 metri prima dell'apparecchio rilevatore di velocità elettronica, questo limite non risulta però da alcun riferimento normativo di legge, è solamente stato precisato dal Ministero degli Interni. Questi cartelli devono segnalare gli automobilisti della presenza di un dispositivo elettronico di velocità. C'è da dire, che molti di questi segnali però, sono inesistente e/o non rientrano nella metristica stabilita, pertanto, a causa di ciò, molte multe potrebbero esse annullate tranquillamente ricorrendo presso il Giudice di Pace nella giurisdizione di competenza.

La legge in merito, prevede che in molte strade italiane quali, extraurbane, autostrade e scorrimenti veloci come individuati dai Prefetti con appositi decreti, non occorra il presidio della pattuglia di polizia stradale, per via delle difficoltà di transito e conseguentemente al fermo per contestazione immediata, e che quindi, a tale proposito, l'istallazione di dispositivi elettronici sono di gran lunga più efficaci. Fermo restando la mancata immediata contestazione che la legge obbliga per l'eccesso di velocità, la multa rilevata da questi apparecchi comporta il ricevimento del verbale di contestazione differita con l'annotazione sui verbali della dicitura che dice: “non è stato possibile la contestazione immediata per la difficoltà di fermo immediato”

La cartellonistica stradale è a totale osservanza e cura dei Comuni, ma a cause di diversi casi e/o aspetti non risulta sempre essere legittima, e a tal proposito questi, aprono la strada a numerosi ricorsi per tentare l'annullamento.

I cartelli con i quali i Comuni segnalano gli automobilisti la presenza di velocità controllata con dispositivo elettronico è solamente sufficiente nell'ipotesi di contestazione immediata , nell'ipotesi invece di contestazione differita sullo stesso cartello deve essere inserito la dicitura “ con esonero della contestazione immediata, numero del Decreto e la Prefettura che ha emanato il decreto.

Il Ministero del Trasporti ha precisato che i cartelli devono riportare la dicitura (controllo elettronico della velocità) le misure dei cartelli devono essere di forma rettangolare ed eventualmente devono riportare il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale addetto al controllo (D.M. in data 15.08.2007, in riferimento all’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

La distanza che deve esserci tra i cartelli e i dispositivi elettronici non deve avere intersezioni stradali, in pratica è necessario che tale distanza sia continua e regolare, nel caso contrario occorrerà ripetere la segnaletica, e comunque tutto deve avvenire in una percorribilità non superiore i 4 km.

La Pubblica Amministrazione è tenuta ad apporre idonea segnaletica che riporti le seguenti indicazioni: il tratto di strada su cui l’accertamento viene effettuato; il tipo di accertamento, cioè che esso avviene con meccanismi automatici e senza l’obbligo di contestazione immediata (in virtù del disposto di cui all’art.4/4 comma L.168/2002); la legge che consente tale tipo di accertamento; i tipi di infrazione per i quali vengono utilizzati i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico.


Nel verbali spesso non vengono riportati tali indicazione di aver adempiuto all’obbligo di completa informazione di cui all’art. 4/1 comma L. 168/2002. In altre parole, non è sufficiente che il cartello mobile riporti soltanto “ Attenzione, velocità controllata con dispositivo elettronico”, poiché questo tipo di cartello può essere sufficiente nell’ipotesi di contestazione “immediata”, ma nell’ipotesi di contestazione differita, sullo stesso segnale deve essere inserita quantomeno la specificazione aggiuntiva “ e con esonero della contestazione immediata, come da decreto della Prefettura”


E' altresì ritenere importante, che la postazione del rilevamento elettronico della velocità deve essere preceduto da opportuna segnaletica sia per evitare l'effetto sorpresa, e quindi prevenire brusche frenate tendenti al rischio di incolumità altrui sia anche per una funzione educativa e rispetto generale.


In forza a quanto sopra detto ci riferiamo alla recentissima sentenza n. 1516/2015 del 27.05.2015 Giudice di Pace di Taranto.

Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
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                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 

13 dicembre 2015

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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