Hai bisogno di aiuto?

CONDOMINIO: CONTROLLO PIU' STRETTO SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRATORE.

REGIONE: SICILIA

Nuove norme sul condominio:   DDL senato 26 gennaio 2011, n. 71

Viene modificato l’art. 1129 c.c. in tema di nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore. In particolare, a seguito della nomina, l’amministratore, la cui carica dura ora per circa 2 anni, è obbligato a dichiarare i propri dati anagrafici, l’ubicazione, la denominazione ed il codice fiscale degli altri condominii (dei quali abbia eventualmente la gestione), i locali in cui conserva i documenti indicati dai numeri 6 e 7 del novellato art. 1130 c.c. (ovvero il registro anagrafico condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell’amministratore ed il registro contabilità.

Obbligo dell'amministratore all'apertura di un c/c intestato al condominio

Con il DDL viene introdotto l’obbligo, per l’amministratore, di procedere all’apertura di un conto corrente intestato al condominio, in modo da evitare confusione tra il patrimonio personale e condominiale, ovvero tra i patrimoni dei vari stabili condominiali eventualmente gestiti. Quindi, quella che prima era una facoltà diviene, oggi, un obbligo. Ai sensi del novellato art. 1129 comma 6 c.c., poi, devono essere anche identificate delle modalità di verifica del conto da parte dei condomini, nonché presa visione di tutta la documentazione da parte di ogni condomino che potrà ottenere, pagandole, le fotocopie con attestazione di conformità all’originale.

Condomini Morosi e responsabilità dell'amministratore.

Nel caso in cui non si provveda ad agire per il recupero forzoso delle somme nei confronti di un condominio moroso; al riguardo, infatti, il nuovo art. 1129 c.c. prevede espressamente che “l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa della somme dovute al condominio, anche ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. comma 1, entro 3 mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea”. In mancanza, scaduto il termine indicato, gli obbligati, i quali siano in regola con i pagamenti, sono liberati dal vincolo di solidarietà passiva e lo stesso amministratore risponde solidalmente, con i condomini inadempienti, delle somme non riscosse o dei danni che ne siano eventualmente derivati;

 

Se il vicino non paga risponde in proprio

 Ne consegue che i creditori del condominio non potranno più rifarsi indifferentemente sul patrimonio del condomino moroso su quello di qualunque altro condomino, anche se in regola con i pagamenti.

Questi, infatti, dovranno prima procedere alla esecuzione forzata nei confronti del solo individuo che non ha pagato. Il testo novellatodell’art. 63 disp. att. c.c.   prevede, infatti, che i creditori del condominio, esercitando le azioni che spettano all’amministratore nei confronti dei condomini inadempienti, non possono pretendere il pagamento dai condomini in regola con i versamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In ogni caso, i condomini che, pur se in regola con i versamenti, subiscano il pregiudizio per il fatto di altri condomini o dell’amministratore, hanno diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi.

5 agosto 2012

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

HAI BISOGNO DI AIUTO? RIEMPI IL FORM PER CONTATTARCI

I campi con * sono obbligatori
500 Caratteri rimanenti

Compilando ed inviando il form il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali [ vedi privacy ] e acconsentire al trattamento degli stessi.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali, ai sensi dell’art. 13 e ss del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto, informato dell’identità del Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa al Trattamento dei Dati personali.