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BUONI FRUTTIFERI POSTALI: serie P e O - le poste non pagano gli interessi dovuti.

REGIONE: SICILIA

Sempre più numerosi sono i consumatori intestatari dei BFP che recatosi presso gli uffici postali si sono visti dimezzare il valore maturato dei buoni fruttiferi trentennale.

Vorrei prendere in esame proprio quelli emessi tra 1981 e il 1986 serie P/O i quali risulterebbero i più discriminati dall'introduzione del D.M. Premessa d'obbligo ed importante, il buono fruttifero per sua natura è riconducibile ad un titolo di legittimazione e non di credito, ne discende pertanto, che il portatore non avrebbe diritto di prendere quanto gli spetterebbe sulla base del tenore letterale del titolo ma, determinerebbe idonea l'integrazione delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi. 

 Tuttavia, il Decreto del ministero del tesoro del 13/06/1986 Gazzetta Ufficiale del n. 148 del 28/06/86 stabilisce che le variazione del saggio d'interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte del Ministro del Tesoro , di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie. Il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma dell' art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo.

Tabella esposta sul retro del buono:

buoni-fruttiferi-postali-serie_o

I buoni di questa serie sono esenti da imposta e il suo ammontare dovuto a scadenza dei 30 anni su un nominale versato di € 516,47 (lire 1.000.000)è di € 17.900,00. Purtroppo, in virtù di quanto sopra detto, e in ottemperanza al Decreto, le Poste Italiane oggi riconoscono un rimborso ai risparmiatori molto inferiore, circa € 8.000,00 tutto questo è inaccettabile!!

Il Governo con il DM. 13 giugno 1986, quando l'inflazione italiana scendeva, ha emesso una nuova serie Q che variava il rendimento dei tassi relativi ai buoni appartenenti alle serie precedenti emessi fino al 30.6.1986, tra cui e precisamente quelli della serie O e serie P.

Per i titoli dunque, della serie O e P per i quali si applicano le modifiche peggiorative del Decreto Ministeriale del giugno 1986, bisogna guardare attentamente le indicazioni stampigliate a tergo dei titoli, qualora fosse differente da quello previsto nel regolamento istitutivo della serie in vigore al momento dell'acquisto del buono, allora in questo caso si applicherebbe il rendimento previsto dallo stesso titolo.

Alcuni Giudici di merito e l'Arbitro Bancario Finanziario rispondono che: occorre verificare la corrispondenza tra quello che riporta il titolo e la serie vigente al momento dell'acquisto. Nel merito si è espressa la Corte di Cassazione a Sez. Unite, con Sent. n. 13979/2007 dichiarando illegittimo il comportamento delle Poste Italiane, tale materia è regolata e disciplinata dal Testo Unico approvato con il DPR. 29 marzo 1973, n. 156 e sue successive modifiche e abrogazioni, dal quale deriva che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, e pertanto, il contrasto tra le condizioni tra interessi apposte sul titolo e quelle stabilite da D.M. deve essere risolto dando la prevalenza alle prime. Conforme alla decisione suddetta è stato il Collegio ABF di Napoli n. 2615/2012; Collegio ABF di Milano 8 marzo 2013 n. 315/2011; Collegio di coordinamento n. 5673/2013 e ancora il Collegio di Milano n. 7437 del 7 novembre 2014.

Ad ogni modo, resta sempre fermo, in riferimento a quanto detto, che, prima di recarsi presso un Ufficio Postale per incassare i vostri buoni fruttiferi è bene controllare esattamente il titolo in vostro possesso, rifiutare di firmare eventuali liberatorie che vi metteranno davanti e contattate una delle nostre sedi sparse in tutto il territorio Italiano più vicino a Voi.






3 aprile 2015

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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