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OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEI TRIBUTI: niente paura, puoi avvalerti del Ravvedimento Operoso al fine di regolarizzare la tua posizione e pagare le sanzioni solo in forma ridotta.

REGIONE: SICILIA

Con la crisi di liquidità e i redditi che affannano tanti italiani, sono in molti a non essere riusciti a soddisfare le richieste del fisco sia nazionale che locale.

L'argomento di cui voglio parlare è precisamente un rimedio legale da sfruttare per evitare di incorrere in guai più grossi, si chiama il c.d. Ravvedimento Operoso da quest'anno è diventato più appetibile anche per l'abbassamento del tasso d'interesse legale sceso dal 2,5 al'1%

L'istituto del Ravvedimento Operoso è stato introdotto dall'art. 13 del D.L. 18 dicembre 1997, n. 472 consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie prima che le stesse siano contestate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui il contribuente autore della violazione abbia avuto formale conoscenza. Esso consiste, in via spontanea di versare le sanzioni in forma ridotta, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo della violazione commessa.

Il Ravvedimento Operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.

I principali tributi che possono essere regolarizzati sono:

-le imposte dovute dalle risultanze delle dichiarazione dei redditi (Irpef, Ires, Irap, Addizionali reg. e locali)

-le ritenute alla fonte operate dal sostituto d'Imposta

-l'imposta sul valore aggiunto (Iva)

-l'imposta di registro (locazione)

-l'imposta ipotecaria

Per dare una cenno a quanto detto, le sanzioni applicabili il tema di Ravvedimento Operoso sono le seguenti:

dal 01/01/1999 al 28/11/2008 entro 30gg 3,75% entro 1 anno 6,00%

dal 29/11/2008 al 31/01/2011 entro 30gg 2,50% entro 1 anno 3,00%

dal 01/02/2011 al 31/12/2014 entro 30gg 3,00% entro 1 anno 3,75%

oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normalmente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente che dal 01 gennaio del 2014 risulta stabilito nella misura del'1%.

Il versamento degli interessi da Ravvedimento va effettuato utilizzando il Mod. F24 in via separata, con l'utilizzo degli appositi codici tributo.

Per chi intendesse sanare un contenzioso tributario avvalendosi di questa procedura, può benissimo recarsi presso i nostri uffici per ricevere assistenza e consulenza gratuita, un esperto sarà a Vostra disposizione per esaminare e consigliare nel rispetto e nella più ampia forma di tutela dei Vostri diritti, sarà effettuato un controllo della Vostra posizione fiscale, ai conteggi relativi all'omesso o parziale pagamento dei tributi con la stampa del mod. F24 per il pagamento.





15 luglio 2014

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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