Come funziona il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale e quali sono i rischi
30 luglio 2026
Come funziona il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, quali rischi comporta e cosa dice la normativa italiana ed europea.
Il riconoscimento facciale basato sull'intelligenza
artificiale è ormai parte della vita quotidiana di milioni di persone, dallo
sblocco dello smartphone ai controlli negli aeroporti, fino ai sistemi di
videosorveglianza urbana che si stanno diffondendo anche in Italia. Capire come
funziona questa tecnologia, cosa la distingue dai sistemi di riconoscimento più
tradizionali e quali rischi comporta per i consumatori è un tema di grande
attualità, tanto più che proprio in questi giorni il governo sta accelerando
sull'adeguamento della normativa italiana al regolamento europeo
sull'intelligenza artificiale, riaprendo il dibattito su sorveglianza, dati
biometrici e tutela della privacy.
Il ruolo dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento
facciale
I sistemi di riconoscimento facciale di ultima generazione
si basano su reti neurali addestrate su enormi quantità di immagini, capaci di
apprendere autonomamente quali caratteristiche del volto sono più utili per
distinguere una persona da un'altra. Una fotocamera o una telecamera cattura
l'immagine del volto, che viene poi elaborata da un modello di intelligenza
artificiale in grado di individuare i punti di riferimento distintivi: la
distanza tra gli occhi, la forma della mascella, il profilo del naso, la
posizione degli zigomi. Questi punti vengono tradotti in un vettore numerico,
una sorta di impronta digitale del volto, che il sistema confronta con un
database di immagini già registrate. Se la corrispondenza calcolata
dall'algoritmo supera una certa soglia di somiglianza, il sistema restituisce
un'identificazione positiva.
La differenza rispetto ai sistemi tradizionali sta
proprio nella capacità di apprendimento: mentre i primi software si limitavano
a confrontare misure geometriche fisse del volto, i modelli di intelligenza
artificiale più recenti migliorano progressivamente la propria accuratezza
analizzando varianti di luce, angolazione, espressione ed età, il che li rende
più efficaci ma anche più difficili da controllare e da rendere trasparenti per
chi li utilizza e per chi ne è soggetto.
Esistono due modalità principali di utilizzo. La prima è il
riconoscimento in tempo reale, che analizza i volti delle persone mentre
transitano davanti a una telecamera, confrontandoli istantaneamente con un
archivio di riferimento. La seconda è il riconoscimento a posteriori, che
invece lavora su immagini già registrate, per esempio per identificare un
soggetto coinvolto in un reato dopo che i fatti si sono già verificati. Questa
distinzione non è solo tecnica ma anche giuridica, perché il regolamento europeo
sull'intelligenza artificiale tratta le due modalità in modo profondamente
diverso, riservando margini molto più ampi al secondo caso rispetto al primo.
Il quadro normativo in evoluzione
Proprio in queste settimane il tema è tornato al centro del
confronto politico e istituzionale. Il governo sta spingendo per l'approvazione
di uno schema di decreto legislativo che adegua la normativa italiana al
regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, disciplinando in particolare
l'uso di questi sistemi da parte delle forze di polizia. Il provvedimento
prevede, tra le altre cose, la possibilità di integrare i sistemi di
videosorveglianza con tecnologie di identificazione facciale basate su intelligenza
artificiale nei luoghi considerati sensibili sotto il profilo dell'ordine
pubblico, con la conservazione dei dati per un periodo limitato a sette giorni,
salvo che nel frattempo venga commesso un reato.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso un parere favorevole allo schema di decreto, ritenendolo nel complesso coerente con l'impianto del regolamento europeo, ma ha posto alcuni paletti importanti. In particolare, l'Autorità ha chiarito che il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è compatibile con il regolamento europeo, che consente il riconoscimento facciale a posteriori solo nell'ambito di ricerche mirate e circoscritte, non come strumento di raccolta massiva e preventiva. Il Garante ha inoltre chiesto di rafforzare il ruolo della supervisione umana nei sistemi di intelligenza artificiale, di definire con maggiore precisione le responsabilità nei progetti di sperimentazione e di introdurre garanzie più solide sulla qualità e sulla provenienza delle banche dati biometriche utilizzate, incluso il divieto di impiegare archivi ottenuti tramite pratiche di raccolta indiscriminata di immagini dal web.
La proposta italiana oltre i confini di legge europei
Il punto più delicato dell'intero impianto normativo riguarda proprio lo scarto tra ciò che il regolamento europeo consente e ciò che il decreto italiano prova a introdurre. Il testo in discussione punta infatti ad ammettere, nei luoghi considerati sensibili per l'ordine pubblico, una raccolta e una conservazione dei dati biometrici che non si limita ai casi di ricerca mirata previsti dalla norma europea, ma si estende a chiunque transiti in quei luoghi, a prescindere da un sospetto individuale. Il regolamento sull'intelligenza artificiale consente il riconoscimento facciale a posteriori solo per ricerche mirate su soggetti già identificati come di interesse investigativo, mentre il modello proposto a livello nazionale introduce di fatto una raccolta preventiva e generalizzata, che l'Autorità garante ha definito espressamente non coerente con l'impianto europeo. È questo lo scarto che ha acceso il confronto politico e istituzionale delle ultime settimane: da un lato l'esigenza di dotare le forze di polizia di strumenti aggiornati per la sicurezza pubblica, dall'altro il rischio di superare, nella pratica applicativa, i confini che la normativa europea aveva fissato proprio per evitare forme di sorveglianza di massa. Anche per questo il Garante ha chiesto di introdurre un divieto esplicito di utilizzo di banche dati biometriche costituite tramite raccolta indiscriminata di immagini dal web, un profilo che rischierebbe altrimenti di ampliare ulteriormente la distanza tra la normativa nazionale e i principi stabiliti a livello europeo.
Questo confronto tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali riflette una tensione strutturale che il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale aveva già provato ad affrontare, classificando i sistemi di identificazione biometrica remota tra le applicazioni ad alto rischio e sottoponendoli a condizioni particolarmente stringenti, tra cui l'obbligo di supervisione umana e la tracciabilità delle decisioni assunte dall'algoritmo.
I rischi per i consumatori e i cittadini
Al di là del dibattito sull'uso da parte delle forze
dell'ordine, il riconoscimento facciale basato su intelligenza artificiale pone
questioni concrete anche nei rapporti tra consumatori e imprese private. Sempre
più spesso questa tecnologia viene proposta per l'accesso a servizi bancari,
per l'autenticazione su piattaforme digitali, per il controllo degli accessi in
negozi ed esercizi commerciali, o persino per l'analisi del comportamento dei
clienti all'interno dei punti vendita. In tutti questi casi il dato biometrico
è, per sua natura, un dato particolarmente delicato: a differenza di una
password, il volto di una persona non può essere modificato se sottratto o
compromesso, e questo rende gli eventuali abusi o le violazioni di
sicurezza potenzialmente irreversibili.
Un primo rischio riguarda quindi la sicurezza dei database
in cui questi dati vengono conservati: una violazione che coinvolga
informazioni biometriche espone i soggetti interessati a un pericolo permanente
di usurpazione d'identità, ben più grave rispetto alla perdita di una semplice
credenziale di accesso. Un secondo rischio riguarda la trasparenza: il
consumatore deve sempre essere messo nella condizione di sapere se, dove e per
quali finalità il proprio volto viene acquisito e trattato da un sistema di intelligenza
artificiale, e deve poter esercitare un consenso libero e informato, cosa non
sempre garantita nei contesti in cui le telecamere sono semplicemente presenti
in un ambiente pubblico o commerciale senza un'informativa adeguata. Un terzo
profilo critico riguarda l'affidabilità tecnica degli algoritmi, che possono
restituire falsi positivi o presentare margini di errore differenti a seconda
delle caratteristiche del volto analizzato, con il rischio concreto di
identificazioni errate dalle conseguenze anche gravi per la persona coinvolta.
Va poi considerato il tema della finalità del trattamento:
una tecnologia introdotta per uno scopo specifico, come la sicurezza in un
determinato contesto, può essere progressivamente estesa ad altri usi non
previsti in origine, un fenomeno che i giuristi definiscono con il termine di
"scivolamento delle finalità" e che rappresenta uno dei nodi
principali su cui si concentra oggi l'attenzione del Garante privacy e delle
istituzioni europee.
Cosa può fare il consumatore
Chi ritiene che i propri dati biometrici siano stati
raccolti o utilizzati in modo scorretto da un sistema di riconoscimento
facciale basato su intelligenza artificiale, senza un'adeguata informativa o al
di fuori delle finalità dichiarate, ha diritto a chiedere chiarimenti al
titolare del trattamento e, se necessario, a presentare un reclamo formale
all'Autorità competente in materia di protezione dei dati personali. Il Codice
del Consumo e la normativa europea in materia di protezione dei dati personali
offrono strumenti concreti di tutela, ma richiedono spesso un supporto tecnico
e legale per essere attivati correttamente, soprattutto quando si tratta di
ricostruire le modalità con cui un algoritmo ha trattato le informazioni di un
utente.