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RITARDO PORTABILITA' CONTO CORRENTE: CHIEDI IL RISARCIMENTO

27 febbraio 2018

Associazione Consumatori

CAMBIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO: 12 GIORNI DA PARTE DEGLI OPERATORI PER EFFETTUARE IL PASSAGGIO. SCOPRI I TUOI DIRITTI SULLA PORTABILITA’

Se il Consumatore decide di cambiare il proprio conto corrente: ad esempio perché insoddisfatto del proprio istituto di credito, perché ha trovato un conto più vantaggioso dal punto di vista economico o per qualsiasi altra ragione; dal 14 giugno 2017 ogni istituto di credito è obbligato a farlo entro 12 giorni, per non incorrere in sanzioni.

Infatti grazie alle nuove regole sulla portabilità introdotte nel giugno scorso e confluite nel testo unico bancario (TUB) qualsiasi cliente potrà fare questo con velocità e chiarezza; queste garantiscono e salvaguardano infatti la Portabilità. Ma vediamo nello specifico che cos’è la Portabilità e quali sono i diritti del Consumatore e i doveri dell’istituto di credito nei confronti di esso.

La Portabilità: definizione e regole.

Portabilità è il termine con cui si indica il passaggio da un conto a un altro con agilitàsenza costi e senza perdere eventuali benefici. La Banca d’Italia ha sollecitato tutti gli Istituti affinché questi ripettino i dettami del TUB e forniscano ai Consumatori tutte le informazioni sul passaggio in maniera chiara e semplice ma soprattutto veloce.

Come specificato nel testo della normativa, la Portabilità può essere richiesta sempre anche se il conto è in rosso, hai dei mutui o altri finanziamenti su quel conto. Nel caso in cui si faccia il passaggio infatti, il finanziatore cambierà solo il conto da cui prelevare le rate. Inoltre dopo aver cambiato conto si possono trasferire sul nuovo conto tutti gli altri servizi passivi e attivi che c’erano sull’altro conto; oltre gli addebiti diretti relativi ai debiti e ai mutui, si potranno trasferire anche i bonifici dello stipendio e tutti gli altri bonifici automatici che c’erano sul vecchio conto. Nel caso vi siano dei servizi di addebito o accredito legati al conto che richiedano una procedura non automatica di passaggio il nuovo istituto deve segnalartelo ed eventualmente assisterti nelle operazioni necessarie. Bisogna tenere a mente sempre però che la portabilità e nei servizi non nel contoil nuovo conto non è quello vecchio e l’iban sarà diverso, se si vuole interrompere il rapporto con la banca precedente sarà necessario chiudere il conto, informandosi con il vecchio operatore sulle modalità e le regole di chiusura.

Come si effettua materialmente il passaggio e quali sono i tempi previsti:

E’ da mettere in evidenza il fatto che il servizio è rigorosamente gratuito e non possono essere addebitati costi per il passaggio. Si può richiedere il trasferimento direttamente al nuovo operatore che, in collaborazione con il vecchio, effettua tutti i passaggi necessari a renderlo completo. Nella richiesta all’operatore il Consumatore indica la “data di efficacia del trasferimento”, cioè la data a partire dalla quale vuole che venga compiuto il passaggio. Se si vuole effettuare subito questo passaggio la normativa dice chiaramente che “il trasferimento deve essere completato entro 12 giorni lavorativi”, cioè non contando i sabati e le domeniche e i festivi.

La penale, il sistema di calcolo dell’importo e le modalità di reclamo:

Se questo termine temporale non viene rispettato si ha diritto a un indennizzo monetario fisso e automatico di 40 euro, più un’ulteriore maggiorazione per ogni giorno di ritardo, commisurata alle somme presenti sul vecchio conto calcolabile attraverso la formula: 40 euro + [(tasso-soglia x saldo) x (giorni ritardo: 365)] = importo penale.  Le somme di questa penale di ritardo saranno accreditate subito sul tuo nuovo conto senza bisogno di reclami o messe in mora.  Fermo restando questo, ogni Consumatore ha comunque il diritto in caso di ritardi o disservizi di altro tipo di presentare un reclamo scritto agli operatori. Non bisogna dimenticare inoltre che in ambito bancario è sempre possibile tutelare la propria posizione rivolgendosi ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui l’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF), l’autorità giudiziaria oppure segnalare il disservizio attraverso un esposto alla Banca d’Italia.

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