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AIAZZONE:AECI SEGNALA IL MOBILIFICIO ALL'ANTITRUST

6 agosto 2010

AIAZZONE: A.E.C.I. SEGNALA ALL’ANTITRUST LE CLAUSOLE VESSATORIE A DANNO DEL CONSUMATORE

Roma - A.E.C.I. ha chiesto all’Autorità Per la Concorrenza ed il Mercato di verificare l’eventuale pratica commerciale scorretta da parte di B.&S. S.p.A., società che gestisce i mobilifici AIAZZONE nell’area di Capena e Pomezia.

La B.&S. S.p.A. non solo fa sottoscrivere contratti pieni di clausole vessatorie per i consumatori, ma sta provocando numerosi disservizi e disagi.

In questi giorni si sono rivolti ad A.E.C.I. alcuni clienti che, dopo aver visto le pubblicità trasmesse dalle più importanti TV locali e nazionali, hanno deciso di acquistare i mobili AIAZZONE.

Nei negozi AIAZZONE i mobili sono ben esposti, si possono scegliere e quindi pagare; naturalmente è possibile anche attivare finanziamenti con finanziarie suggerite dallo stesso rivenditore; poi si ritorna a casa, con un bel contratto firmato e la sicurezza di ricevere i mobili entro la data di consegna indicata nel contratto.

E in caso di disguidi, problemi o ritardi o, addirittura, di mancata consegna della merce?

Vediamo come AIAZZONE e B.&S. S.p.A. (società che fa sottoscrivere il contratto di vendita) tutela la propria clientela. Il contratto che il cliente sottoscrive nei negozi AIAZZONE (gestiti in Franchising) tutela esclusivamente i mobilifici, in totale contrasto con le leggi vigenti a tutela dei consumatori, ed è pieno di clausole vessatorie.

Secondo l'art. 33 del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005), nei contratti tra consumatore e professionista sono vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a svantaggio del consumatore.

E il contratto che la B.&S. S.p.A., e quindi AIAZZONE, fa sottoscrivere? Vediamo nel dettaglio solo le clausole più eclatanti del contratto in possesso di A.E.C.I.

Iniziamo dall’art. 5 – AIAZZONE stabilisce che la data espressa sul contratto è indicativa e non si assume la responsabilità in caso di richiesta danni. Sono inoltre previste penali a danno del consumatore, in caso di difficoltà nella consegna della merce e/o richiesta di rinvio della data di consegna della merce. Non sono invece previste penali se il ritardo è per causa del venditore.

Nell’art. 7 del contratto in possesso di A.E.C.I., per ogni giorno di ritardo nella consegna della merce, si prevede una penale pari al 3% del valore della merce, naturalmente a danno del consumatore. La stessa cosa non vale se le cause del ritardo sono imputabili al venditore. Notevole e palese squilibrio tra le parti.

Nell’art. 17 si indica come foro competente il Tribunale di Tivoli e non quello del consumatore. Con l’entrata in vigore del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), occorre distinguere tra il foro esclusivo del consumatore (art. 1469 bis, comma 3, n. 19 c.c., ora riprodotto nell’art. 33, comma 2 del citato d.lgs.) - il quale prevede una competenza territoriale esclusiva ma derogabile con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale - e la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del consumatore prevista dall’art. 63 del Codice del Consumo solo per le controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

A.E.C.I. ha chiesto all’Antitrust di verificare le modalità commerciali praticate della B.&S. S.p.A., e quindi da AIAZZONE, e  invita tutti i consumatori che si sono ritrovati con mancate e/o ritardi di consegna merce o problemi simili a richiedere il risarcimento dei danni subiti.

A.E.C.I. mette a disposizione di tutti i cittadini le proprie sedi e i propri esperti per ottenere il giusto ristoro ai disagi sopportati a causa di AIAZZONE.

 

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