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ENTRA IN VIGORE L'OBBLIGO DI MEDIAZIONE.

22 marzo 2011

Associazione Consumatori
Dal 21 marzo è entrata in vigore l'obbligo di mediazione per il settore civile ad esclusione, per adesso, del settore RC AUTO e CONDOMINIO (in realtà proprio i settori più massivi).

In pratica da oggi non sarà più possibile fare causa se aver esperito precedentemente il tentativo di conciliazione. A.E.C.I. saluta con soddisfazione questa vera e propria rivoluzione.
L'articolo scritto da Rosaria Talarico della LA STAMPA.it è ben fatto e risponde alle domande che in questi giorni i consumatori ci stanno ponendo via telefono, email e chat.

Abbiamo deciso di riportarlo integralmente.

A CURA DI ROSARIA TALARICO
ROMA

Da ieri è diventata operativa la «mediazione civile». Di cosa si tratta?
La mediazione è il procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo «amichevole» con l’aiuto di un professionista terzo e indipendente. Se l’accordo arriva nel corso di una causa e il terzo è quindi rappresentato dal giudice, la conciliazione si dice «giudiziale»; altrimenti è detta «stragiudiziale», se ottenuta al di fuori del processo. In questo caso il terzo può essere un giudice (come il giudice di pace) oppure un altro soggetto, anche un professionista, detto «mediatore» o «conciliatore».

Qual è la differenza tra mediazione e conciliazione?
La conciliazione è l’esito positivo (ossia l’accordo tra le parti) della mediazione. Tutta l’attività di confronto e discussione è invece detta «mediazione». Secondo la nuova definizione di legge del d.lgs. 28/2010, è «l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole nella composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa».

Da quando esiste la conciliazione?
Nella normativa italiana la conciliazione è presente da anni, nata come conciliazione giudiziale (conclusa in corso di causa su proposta del giudice) e poi sviluppatasi in ambito stragiudiziale con il giudice conciliatore e gli organismi esterni (anche privati) di conciliazione, come le Camere di commercio e il Co.re.com (organo dell’Autorità garante per le telecomunicazioni). In particolare il d.lgs. 5/2003, ora in parte abrogato, disciplinava le conciliazioni in ambito societario ed istituiva un registro dei mediatori presso il ministero della Giustizia, lo stesso registro che comprende anche la nuova figura dei mediatori civili.

Chi è il mediatore?
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo (l’accettazione della mediazione spetta infatti esclusivamente alle parti). La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Quanti sono gli organismi di conciliazione?

Quelli già operativi e presenti in tutte le province sono 630. È possibile consultare l'elenco sul sito Internet del ministero www.giustizia.it.

Quanto costa la mediazione?
Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione (da 105 euro a 9.240 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro) sono regolate da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura. Inoltre la mediazione è totalmente gratuita per coloro che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti): in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.

Sono previste agevolazioni fiscali?
Sì, alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a 500 euro che in caso di insuccesso della mediazione è ridotto della metà. Inoltre il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino al valore di 50 mila euro.

Quali sono i principi su cui si basa la mediazione?
I principi della mediazione sono: l’indipendenza (il terzo deve essere in posizione imparziale rispetto all’argomento discusso); la trasparenza (le parti devono conoscere i limiti di competenza del terzo, le caratteristiche del procedimento, i suoi costi etc.); il contraddittorio (le parti devono poter esprimere tutte le proprie ragioni e presentare dichiarazioni di esperti esterni); la legalità (il consumatore non deve essere privato delle garanzie assicurategli dalla legge); l’efficacia (il consumatore deve poter agire da solo, cioè senza avvocato, i costi devono essere ridotti e la durata breve, il terzo deve attivarsi per il raggiungimento dell’accordo); libertà (la decisione proposta dal terzo è vincolante solo se accettata da ambo le parti; rappresentanza (le parti hanno diritto di essere rappresentate da altro soggetto, in qualunque fase della procedura).

A quali materie si applica?
Sono diverse le materie per le quali da ieri il tentativo di conciliazione è obbligatorio: diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, accordi di comodato, cause per risarcimenti dei danni causati da colpa medica o riguardanti la diffamazione a mezzo stampa, ma anche contratti assicurativi, bancari e finanziari. Slitta invece al 2012 l’obbligatorietà della mediazione anche per liti condominiali e risarcimenti danni da incidenti stradali.


FONTE: LA STAMPA.IT

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