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OPERE EDILI: Come tutelarsi quando i lavori non sono eseguiti a Regola D'arte.

REGIONE: SICILIA

Alcuni consumatori i quali anche condomini, ci hanno contattato chiedendoci alcuni consigli riguardanti le difformità e i vizi delle opere edili che ancora oggi e aggiungo molto spesso, sono esuguiti senza regole d'arte. 

E' molto importante prima dell'intervento di opere, redigere un contratto d'appalto, elencando tutte le clausule necessarie per il migliore adempimento.

Molto spesso i lavori si protraggono in tempi lunghissimi per cause che noi a Palermo conosciamo e cioè:  (molti appalti presi contemporaneamente), ma come sappiamo bene: " l'acqua che esce da tante fontane o secca una o secca l'altra."  Per cautelarsi al meglio bisogna inserire nel contratto una clausula, tempi di consegna lavori,  che comporterà una penale per ogni giorno di ritardo, da decurtare alla somma che dovrà essere versata a fine lavori.

La responsabilità dell’esecuzione non a regola d’arte o nel non rispetto delle norme vigenti è sempre in capo all’impresa esecutrice o all’artigiano che ha eseguito i lavori.

Il codice civile negli articoli dal 1655-1677 disciplina e norma gli appalti e, in particolare, gli articoli dal 1667 al 1673, normano proprio il problema della “difformità e dei vizi dell’opera“.
Il Codice Civile prevede che l’appaltatore è tenuto a fornire garanzia del lavoro eseguito per difformità e i vizi dell’opera da lui eseguita.
Unica eccezione prevista dal Codice Civile è il caso in cui i vizi siano conosciuti e/o riconoscibili dal committente, o se sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala fede dall’appaltatore delle opere.

In generale, nel caso di appalto di Lavori la garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera ultimata e i vizi o difetti lamentati debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi riscontrati non è necessario formalizzarla se l’appaltatore ha riconosciuto l’esistenza di questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli, in ogni caso questa circostanza deve essere documentata e dimostrata dunque è bene sempre formalizzare la contestazione.

Quando però l’opera eseguita, come succede nel caso di edifici ed immobili di varia natura e destinazione, è per sua natura intrinseca di lunga durata, la garanzia dell’appaltatore è estesa a dieci anni dal completamento dell’opera stessa.

alcuni consigli:

  1. La prima è esigere l’eliminazione dei vizi e difetti ( lo conferma la Cassazione, sentenza n. 5103/1995) e il risarcimento richiedibile all’impresa che ha mal eseguito i lavori, può ricomprendere anche nuove opere, anche più costose di quelle previste nell’appalto originario sempre se finalizzate all’eliminazione del vizio (Cassazione n. 1948/1989).
  2. La seconda possibilità è quella di richiedere la riduzione del prezzo già pagato e/o di quello ancora da pagare oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti patiti.
  3. La terza possibilità, da valutare,  se l’opera ha vizi gravi tali da renderla inadatta e lesiva, di pretendere la risoluzione del contratto, con la restituzione di tutto quanto pagato oltre ai danni diretti ed indiretti patiti.

A.E.C.I. Palermo 1

Agostino Curiale

 

 

14 gennaio 2013

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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