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NOTIFICA ATTI per Compiuta Giacenza. Vizi e Irregolarità.

REGIONE: SICILIA


Oggi voglio attenzionare i consumatori, su alcune prassi riguardante la notifica degli atti e cosa si intende per Compiuta Giacenza.

E’ buona norma Controllare sempre prima di pagare, in casi di dubbi sulla notifica o ritenete di non avere mai ricevuto nulla, richiedere le relate di notifica degli atti e le ricevute di ritorno all’ente impositore, è un vostro diritto.

La notifica di un atto ( verbale di multa, cartella esattoriale) si ritiene perfezionata quando il destinatario/debitore è stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica. Questo è un concetto molto importante a livello giuridico da approfondire quando si intende contestare una notifica.

Se l’atto non può essere personalmente notificato né al debitore né a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo Pretorio del comune di residenza. Contestualmente l’avviso, con invito al ritiro dell’atto, viene inviato al debitore tramite raccomandata a/r. Se viene utilizzato il servizio postale, in caso di mancata consegna l’atto, viene depositato presso l’ufficio postale, al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.

Sia nel caso di ricorso, ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza. Sentenza Corte Costituzionale (3/2010).

In caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna dell’atto nelle mani di terzi o in giacenza, con invio di una seconda raccomandata a/r, non esisteva fino alla conversione in legge del decreto (milleproroghe) d.l 248/2007 convertito nella legge 31/2008. La legge 31/2008, infatti, all’art.36 comma 2 – quater e quinquies – ha modificato l’art. 7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 01/03/2008.

A.E.C.I. Palermo 1

Agostino Curiale

13 settembre 2012

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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