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EQUITALIA per l'Italia e RISCOSSIONE SICILIA per la Sicilia: da non sottovalutare le cartelle esattoriali.

REGIONE: SICILIA

In questo momento di difficoltà economica, molti consumatori ci hanno chiesto cosa si rischia in caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriale emesse da EQUITALIA per l'Italia e RISCOSSIONE SICILIA SpA per la Sicilia.

Le azioni riguardanti l'esecuzione forzata esattoriale che l'Agente della riscossione può intimare ai consumatori per i mancati pagamenti non sono assolutamente da sottovalutare. Non si può dire certamente come di solito si dice in Sicilia e precisamente a Palermo “ NON HO RICEVUTO NULLA”.

Vediamo adesso di fare un po' di luce a questo argomento assai scottante e iniziamo a parlare di una esecuzione forzata attivata ad un soggetto lavoratore.

L'Agente della riscossione esegue tutte le procedure di recupero senza bisogno di un udienza davanti al Giudice. La procedura Esecuzione Forzata intimata ad un dipendente viene attivata con la comunicazione al datore di lavoro con l'indicazione “ Pignoramento Presso Terzi” con tale atto viene ordinato allo stesso di trattenere una somma pari ad 1/5 della retribuzione netta spettante al dipendente, il tempo entro il quale viene data ulteriore possibilità di pagamento è di 60 giorni, scaduti i quali, senza alcun altro avviso, lo stipendio verrà irrimediabilmente ridotto. Questo vale anche per il TFR, esso però, può essere pignorato per intero.  

I tempi saranno ovviamente lunghi, ma in ogni caso sono trasferibili anche agli eredi,salvo il rifiuto all'eredità.

Oggi più che mai, l'Agente per la Riscossione controlla un enorme database nel quale sono registrati tutti i dati relativi ad ognuno di noi. Questo enorme cervellone viene chiamato Anagrafe Tributaria, ma io la chiamo Radiografia a raggi X

Stessa procedura può avvenire per i pensionati, il pignoramento in questo caso avviene presso l'istituto che eroga la pensione, sempre e comunque in misura non superiore di 1/5 della pensione.

Un altro modo di pignoramento, decisamente più aggressivo riguarda il conto corrente, esso è gravato da altre regole, infatti, può essere pignorato del tutto senza tenere conto della natura degli accrediti e dalle tipologie essi provengono. Di fatto, il pignoramento svuota in conto in banca fino al soddisfacimento del debito.

Anche in questo caso, tutta la procedura viene svolta fuori dai Tribunali, non occorre convalida o sentenza, il creditore è lo Stato e in quanto tale può. A differenza invece, i pignoramenti presso terzi di qualsiasi altro creditore, devono essere ordinati da sentenze emesse dal Tribunale.

Come abbiamo potuto notare, per quanto sopra detto, sia Equitalia, sia Riscossione Sicilia sono in grado di conoscere con certezza tutti i nostri averi. Il Fisco Italiano dispone di una banca dati chiamata Anagrafe dei Conti, essa viene periodicamente aggiornata con le informazioni inviate dai singoli istituti di credito all'Agenzia delle Entrate, queste informazioni contengono la creazione di ogni singolo rapporto di conto, saldo attivo, saldo passivo e tutti i versamenti che vi convergono.

Adesso passiamo ad un altro tipo di pignoramento che l'Agente di riscossione può mettere in atto, si tratta di pignoramento ben più articolato e più doloroso, si chiama: Pignoramento Beni Immobili.

E' fatto divieto, introdotto lo scorso anno, di pignorare l'abitazione principale solo nei casi di possesso esclusivo del bene e che effettivamente ci si dimora, ma non rientranti a far parte delle categorie di lusso quali A/1- A/8- A/9. Infatti fa eccezione, quindi pignorabile, un immobile con destinazione di ufficio anche se risulta essere l'unica proprietà.

ATTENZIONE: Art. 52, comma 1, lettera g, del Dl 69 del 2013, che ha sostituito il primo comma dell’articolo 76 del Dpr 602 del 1973 dispone che per poter procedere alla vendita forzata, di un'immobile, l'importo minimo del debito non deve essere inferiore a 120mila euro.

E' inoltre necessario dire che nel caso di immobili in comproprietà il sistema pone dei vincoli limitativi che affronteremo in un'altra occasione.

Prima del pignoramento della casa, l'Agente può iscrivervi l'ipoteca dando un termine di preavviso di 180 giorni, questa, vale anche per l'abitazione ad uso abitativo solo se il debito raggiunge i 20mila euro ma, con l'esclusione però, solo per quest'ultima, di metterla in vendita, questa procedura è definita dunque, un procedimento Cautelativo.

Risulta altrettante pignorabile un bene che si trova in usufrutto legale o in nuda proprietà.

Un'altra espropriazione forzata ma solo in forma cautelare, riguarda il fermo dell'auto c.d Fermo Amministrativo esso è un atto che significa Divieto di Circolazione, infatti, in caso di inosservanza l'auto trovata in circolazione viene sottoposta al sequestro forzato.

Prima di subire il fermo dell'auto, l'Agente notifica un preavviso di fermo contenente l'invito a pagare le somme dovute entro un termine di 30 giorni, nel caso di mancato pagamento l'auto dovrà essere fermata. E' però importante dire, che nel caso in cui l'auto sia un bene strumentale, necessario per lo svolgimento di una attività commerciale o professionale, si potrà dare notizia sempre entro il termine dei 30 giorni e richiedere la non applicabilità.

Un'altra situazione meno aggressiva riguarda invece il pignoramento dei beni di una azienda o di un'attività professionale, infatti tali beni ossia strumentali possono essere pignorabili solo per 1/5 del loro valore, questo procedimento è atto a tenere in vita l'attività senza bloccarne l'andamento, ma che comunque  è sempre un procedura coattiva.

Ovviamente la legge mette a disposizione ogni forma di impugnazione per difendersi, bisogna essere attenti e sempre attivi nel procedere con le impugnazioni. Non accettare mai i consigli di chi con leggerezza vi dice: cosa vuoi che sia non preoccuparti .



23 ottobre 2014

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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