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BANCHE: un'altra fregatura dalle banche sulla sospensione di mutuo.

REGIONE: SICILIA

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. Fondo Gasparrini) è stato istituito con la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 2 (comma dal 475 al 480) prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della

sospensione del pagamento delle rate per un massimo di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.

Il regolamento attuativo del predetto Fondo, contenuto nel D.M. 132 del 21.06.2010, è entrato in vigore il 2.9.2010.

La legge n. 92 del 28.06.2012, entrata in vigore il 18.07.2012, all’art.3 comma 48 introduce alcune modifiche alle caratteristiche del Fondo e ai requisiti di accesso all’agevolazione. Tali modifiche sono state recepite nel nuovo regolamento attuativo del Fondo, contenuto nel D.M 37 del 22.02.2013 entrato in vigore il 27.04.2013 che modifica e integra il D.M 132 del 21.06.2010.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, con Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14.9.2010 è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo Consap -Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. che assicura la gestione operativa del Fondo stesso (in seguito Consap).

Secondo l'ABI, la perdita del posto di lavoro è il motivo principale per cui molte famiglie hanno richiesto alle banche di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi. Questa possibilità viene data dal Fondo di solidarietà e riguarda solamente i mutui contratti per l'acquisto della prima casa, si tratta di un contributo erogato dallo stato che assolve il criterio di ammortizzatore sociale. La legge prevede che il Fondo paghi nel periodo di sospensione, soltanto una parte degli interessi dovuti dai clienti, solamente quella stabilita dai parametri di mercato.

Per i mutui a tasso fisso si pagherà lo spread e la differenza fra L'Irs di oggi e quello riguardante la data di stipula del mutuo.

Per i mutui a tasso variabile invece si verserà solamente lo spread.

Indubbiamente, chi ha perso il lavoro, di sicuro la possibilità di sospendere il mutuo per un certo periodo di tempo è del tutto positivo, ma, bisogna sapere che tale possibilità ha comunque un costo che viene chiamato “ Oneri di Sospensioni “ da alcuni conteggi svolti dalla nostra associazione è emerso che la sospensione per un periodo di 18 mesi di un mutuo a tasso fisso di € 200.000,00 alla fine della sospensione delle rate, può portare un'aggiunta di interessi pari a circa 7.200,00 euro.

E' da dire quindi, che i mutuatari, i quali hanno usufruito di tale sospensione, si troveranno al loro carico il pagamento di una moratoria al mio avviso consistente. Il fatto però che mi rincresce molto è dato dal fatto che i mutuatari non ne fossero a conoscenza.

Attualmente, considerato i tassi in discesa, si pagherà più della metà degli interessi.

C'è da dire comunque, che questa possibilità del fermo rate mutuo è una grande occasione per coloro i quali si trovassero costretti a richiederla, ma indubbiamente dovranno sapere che tale procedura ha un costo. 

17 luglio 2014

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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