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Debito Bancario

REGIONE: TOSCANA

Parte prima L’anatocismo nel conto corrente bancario 

COS'È L'ANATOCISMO?

Per anatocismo, s'intende la prassi bancaria per cui gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, vengono “capitalizzati”, ossia riportati a capitale. Così facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine.

In pratica, è il calcolo degli interessi sugli interessi, attraverso l’applicazione dell’interesse composto, invece dell’interesse semplice.

La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo.

L’effetto di tale procedura è quello di trasformare le competenze maturate nel periodo in nuovo capitale a debito.

E’ evidente che così facendo il debito capitale del cliente aumenta costantemente nel corso dell’anno mentre l’eventuale credito, fino a giugno 2000, di regola, s'incrementava solamente al termine dell’anno.

Tale prassi è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione.

La capitalizzazione trimestrale delle competenze comporta l’aumento del debito sul c/c accentuando il saldo negativo per il trimestre successivo.

Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale “prassi” (c.d. clausole anatocistiche) sono, infatti, nulle e improduttive di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli art. 1283, 2697 e 1418 del c.c..

L’art. 1283 in particolare, espressamente dispone che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.

Quanto affermato, ha trovato suggello in una prima storica sentenza in cui la Corte di Cassazione, Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374, ha limpidamente statuito: “E’ nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”.

Suggello che è stato confermato e ribadito con l’altrettanto storica sentenza della Sezioni Unite della Suprema Corte del 4 novembre 2004 N° 21095. In conclusione, in un‘obbligazione pecuniaria l’applicabilità dell’anatocismo implicherebbe che il debitore è tenuto al pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti.

Si comprende dunque la necessità da un lato di tutelare il debitore dall’applicazione di

prassi illegittime e dall’altro quella di fornire la possibilità di richiedere il rimborso degli interessi anatocistici illegittimamente percepiti dalle banche.

Conseguenze dell’illiceità dell’anatocismo sono che:

vanno stornati, a favore del cliente, gli interessi anatocistici, riconoscendo la sola capitalizzazione annuale (fino al 2° trimestre 2000).

O alternativamente

Vanno stornati a favore del cliente gli interessi anatocistici escludendo ogni forma di capitalizzazione.

Dal 2° trimestre 2000 le banche attuano la capitalizzazione sempre con cadenza trimestrale sia per gli interessi attivi sia per quelli passivi seguendo quanto disposto con il D.lgs 342 del 1999 art. 25. Se espressa per scritto l’accettazione della capitalizzazione con pari cadenza, l’anatocismo è lecito.

AECI TOSCANA in collaborazione con una Società specializzata ha istituito un servizio GRATUITO di controllo delle posizioni Bancarie e Finanziarie e dove si rilevino difformità con le leggi vigenti, poter richiedere tramite i nostri legali alla Banca o Finanziaria il maltolto. Per saperne di più contattare info@aaeci-regionale-toscana.it


3 dicembre 2013

Articolo a firma del responsabile Fabrizio Spinelli che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: toscana@euroconsumatori.eu

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