Hai bisogno di aiuto?

COMPAGNIE TELEFONICHE SOTTO IL MIRINO: sanzioni di 9.000.000 euro da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

REGIONE: SICILIA

CONTRATTI A DISTANZA 
E FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI 
SANZIONI PER COMPLESSIVI 9 MLN 
A TELECOM, VODAFONE, WIND, 
FASTWEB E TISCALI

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per un totale di 9.000.000 euro per aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell’ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile. 
I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore. 
Il codice del consumo, diversamente, prevede che l’esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come una opzione rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall’assenza di tale volontà.
In tutti e 5 i casi l’Autorità ha accertato l’adozione da parte degli operatori di almeno tre condotte illecite in violazione dei requisiti informativi e formali fissati dalla disciplina: l’assenza dell’informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l’anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore; la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all’avvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell’autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà; in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l’addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita. 
Nei confronti di alcuni operatori sono state accertate ulteriori condotte in violazione delle norme consumer rights. Per quanto riguarda Tiscali, l’Autorità ha accertato, in linea con i precedenti, la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Nei confronti di Wind e Fastweb, è stata rilevata l’illiceità di condotte essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento dalla proposta di concludere il contratto rivolta dai consumatori agli operatori.


Roma, 18 luglio 2017

Per consulenza chiamare i numeri sotto descritti: 


                                                                                A.E.C.I. Associazione Europea Consumatori Indipendenti
                                                                                                                REGIONE SICILIA  
                                                                                           Via Vincenzo Di Marco n. 19 - 90143 Palermo
                                                                                            cell. 333.9445449  Tel / Fax 091 5080178 
                                                                                                e-mail: palermo1@euroconsumatori.eu 

18 luglio 2017

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

HAI BISOGNO DI AIUTO? RIEMPI IL FORM PER CONTATTARCI

I campi con * sono obbligatori
500 Caratteri rimanenti

Compilando ed inviando il form il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali [ vedi privacy ] e acconsentire al trattamento degli stessi.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati personali, ai sensi dell’art. 13 e ss del Reg. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016

CONSENSO TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto, informato dell’identità del Titolare e Responsabile del trattamento dei dati, della misura, modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, del diritto alla revoca del consenso così come indicato nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e sue integrazioni e modifiche, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa al Trattamento dei Dati personali.