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ILLEGITTIMA L’IVA SULLA TASSA RIFIUTI: COME RICHIEDERE IL RIMBORSO | SCARICA IL MODULO

29 marzo 2017

Associazione Consumatori

Il nuovo orientamento dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 15/03/2016

 

L’IVA del 10% sulla tassa sui rifiuti non è dovuta. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 15 Marzo del 2016, n. 5078.

La sentenza ha infatti dichiarato l’illegittimità del valore aggiunto sulla tassa sui rifiuti affermando che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ha natura tributaria e pertanto non è assoggettabile ad IVA; quest’ultima infatti mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo […] non quando si paga un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente.

In considerazione della natura propriamente tributaria, la Tia (Tariffa Igiene Ambientale) non può essere dunque gravata da altro tributo salvo che non sia la legge a prevederlo.

 

La pronuncia non fa che ribadire quanto già sostenuto dalla stessa Corte nella sentenza dell’8 Marzo 2012, n. 3756.

 

L’illegittimità dell’IVA sulla tassa dei rifiuti è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.238 del 2009 riconoscendo anch’essa la natura tributaria della Tia.

Nel corso degli anni si sono però registrate sentenze discordanti sulla natura tributaria o meno della tassa sui rifiuti. Ci sono state infatti decisioni che hanno fatto leva sulla previsione contenuta nella parte terza della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA (n. 127 sexies decies), la quale stabiliva che le prestazioni di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali sono assoggettate al pagamento dell'IVA al 10%.

Superato allo stesso modo quanto previsto nella manovra finanziaria del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica D.L. 78/2010, art. 14, c. 33), confermato dalla legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, nella quale si chiariva che sul pagamento della TIA l’IVA è dovuta e non era previsto quindi alcun rimborso dell’IVA versata.

 

L’ultima pronuncia delle Sezioni Unite, pertanto, non fa che riproporre un tema da sempre molto dibattuto. Per tali motivi si auspica un intervento normativo atto a definire la questione.

 

Cosa fare:

Alla luce dell’ultima sentenza della Corte di Cassazione e a seguito delle diverse segnalazioni arrivate, A.E.C.I ha deciso di intervenire a sostegno del consumatore mettendo a disposizione degli utenti un modulo per la richiesta del rimborso.

 

A.E.C.I pertanto vi invita a:

1. MUNIRVI di tutte le ricevute dei bollettini relative al pagamento della tassa sui rifiuti (gli ultimi 10 anni);

2. VERIFICARE che nelle fatture sia stata effettivamente addebitata l’IVA non dovuta;

2. CONTATTARE la nostra Associazione scrivendo al seguente indirizzo e-mail: rimborsoiva@euroconsumatori.eu

3. SCARICARE il modulo messo a disposizione da A.E.C.I. per la richiesta del rimborso [LEGGI NOTA]

 

Qualora le Fatture future sui rifiuti dovessero riportare ancora l’IVA, per evitare il pagamento dell’IVA non dovuta, è sufficiente contestare la Fattura entro i termini di scadenza - a mezzo raccomandata a/r - e pagare in maniera parziale la parte ritenuta dovuta.

 

NOTA

Per scaricare il modulo è necessario versare 2 euro per aderire ad A.E.C.I. Versando 2 euro, dunque, si diventa soci in adesione e si condividono le battaglie per le quali quotidianamente A.E.C.I. si impegna tutelando i diritti dei consumatori. Perché pagare 2 euro ? Perché il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che, per le Associazioni di Consumatori, non possano esistere soci che non abbiano versato una quota associativa. Per questo A.E.C.I. ha deciso di chiedere una cifra simbolica.


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