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A.E.C.I. CHIEDE LA SANZIONE E L'ANNULLAMENTO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEL CONTRATTO SKY

3 ottobre 2012

A.E.C.I. | ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI continua la battaglia per la tutela di tutti i consumatori a cui SKY ITALIA sta chiedendo 6.960,00 euro per uso improprio della card.

SKY Italia Srl continua in maniera sistematica a chiedere a consumatori penali per uso improprio della propria card privata utilizzata in maniera irregolare al di fuori della propria abitazione. Sino a 6.960 €, che una società recupero crediti non autorizzata richiede e che rappresenta una cifra che fa impallidire.


L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, in seguito alla denuncia del 12 luglio di A.E.C.I. ha aperto il fascicolo (caso numero DB82) nei confronti di SKY ITALIA e delle clausole vessatorie (quindi nulle) contenute nei contratti che SKY ITALIA fa sottoscrivere ai consumatori/utenti italiani.

Le clausole vessatorie contenute nel contratto SKY dedicato ai consumatori (e non hai professionisti) sono evidenti. SKY riconosce una penale sino 6.960 euro nel caso di inadempienze da parte del consumatore ma non riconosce nemmeno uno spicciolo nel caso ad essere inadempiente sia la stessa SKY.


Ricordiamo infatti che, per effetto del comma 1 dell’articolo 33 del d.lgs 206/2005 le clausole vessatorie sono quegli articoli contenuti nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista e che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In questo caso SKY si riconosce la penale (in caso di errore del “cliente”) ma non riconosce alcuna penale al cliente in caso di proprie inadempienze.  Lo squilibrio è palese ma non finisce qui.


Infatti SKY non si è limitata a far sottoscrivere un contratto completamente squilibrato ma anche a far sottoscrivere l’eventuale utilizzo di società terze. L’ordinamento italiano stabilisce che, l’utilizzo di società terze (in questo caso) deve essere autorizzato. La società recupero crediti SERFIN 97 SRL agisce in maniera del tutto illecita in spregio di quanto stabilito, questa volta, dalla lettera S del su citato articolo 33 del dlgs 206/2005 (consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo)


SKY ITALIA però, non paga degli illeciti, persevera incardinando cause presso un unico foro competente (Milano) e, anche questa volta in spregio della lettera U che stabilisce che è illecito “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;”


A.E.C.I. ai sensi dell’articolo 37 bis del dlgs ha inviato all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato la richiesta di annullamento della clausole vessatorie contenuto nel contratto SKY ITALIA  e la sanzione della stessa SKY (importo da 2.000 a 20.000 euro)


A.E.C.I. invita tutti coloro che hanno ricevuto tale lettera (privati e attività):

- inviare una segnalazione ad A.E.C.I. tramite il form sottostante o tramite la mail helpdesk@euroconsumatori.eu;

- rivolgersi alla sede A.E.C.I. più vicina;

- contattarci tramite la CHAT ON LINE su www.euroconsumatori.eu.


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