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NESTLE' RISARCISCE CONSUMATORE PER LATTE ALTERATO

2 novembre 2009

Con una sentenza senza precedenti il Giudice di Pace Giuseppe Conselmo, di Acireale, ha condannato la Nestle' Italiana Spa, la Tetra Pack International SA e la Tetra Pack Hispania SA al risarcimento della querelante, stabilendo che, oltre al danno patrimoniale, sia da risarcire anche il "danno non patrimoniale", oltre alle spese del procedimento.
Una madre si era rivolta al Giudice per ottenere un risarcimento avendo scoperto di avere nutrito il figlio per sei mesi con latte Nestle' che, a seguito dei risultati di analisi condotte dall'Arpa, l'Agenzia regionale per la Protezione ambientale, era risultato alterato da un componente chimico utilizzato come fotoiniziatore di inchiostri nella fabbricazione di imballaggi nelle confezioni in TetraPak a stampa off-set.
All'epoca dei fatti era stato disposto il ritiro dai banchi di vendita delle confezioni di latte che avevano subito l'alterazione, ma tale situazione di allarme e di incertezza, secondo quanto disposto dal giudice, causo' un danno ingiusto, anche di natura non patrimoniale, alla madre, pregiudicandone le funzioni naturali nella dimensione biologica, psicologica e sociale.
La mamma del piccolo, infatti, si preoccupo' enormemente per la salute del bambino che quasi fin dalla nascita aveva assunto il latte contaminato.
Il diritto alla salute e alla sicurezza alimentare ha carattere fondamentale e riguarda l'uomo nella sua totalità, corpo e psiche.
Il giudice, dopo avere respinto ogni eccezione riguardante la competenza territoriale del procedimento (la Nestle' chiedeva fosse spostato a Roma), ha sancito la competenza territoriale facendo riferimento al  'foro del consumatore' e ha condannato al risarcimento del danno patrimoniale (latte comprato) valutato in via equitativa.
Infine ha condannato al risarcimento del danno non patrimoniale sulla base della nuova impostazione data dalla sentenza 26972/08 della Cassazione.
Una sentenza importantissima, perche' afferma che la commercializzazione del 'prodotto inquinato' comporta una responsabilita' di natura contrattuale in quanto si profila, non solo un'ipotesi di inadempimento contrattuale, ma anche un'ipotesi di danno non patrimoniale consistente nella lesione o, piu' correttamente, della messa in pericolo dei diritti inviolabili della famiglia.
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