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AEEG A TUTELA DEI GESTORI ED UN CARROZZONE INUTILE E COSTOSO.

17 luglio 2015

In questi anni di lotte a difesa dei consumatori la nostra Associazione di Consumatori si è trovata spesso a confrontarsi con il problema delle utenze energetiche e con le soluzioni ridotte che l’attuale legislazione prevede per la tutela dei diritti. A.E.C.I. crede che, a questo punto, dimostrata l’inutilità dell’AEEG e stante il Bilancio negativo dell’Autorità è necessaria la chiusura.

Gli esempi sono numerosi. Si parte dal COEFFICIENTE CMOR " ("coefficiente di morosità"). In parole povere un meccanismo per il quale chi ha un credito nei confronti di un utente si vedrà sempre soddisfatto, dal momento che gli operatori devono farsi tra loro delle partite di giro, senza verificare cosa stia alla base dell’insoluto, ma è sufficiente che l’operatore uscente dica di averne diritto.

Di fatto il coefficiente CMOR è un sistema indennitario voluto dall'AEEG (Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas) che, con delibera n°219/2010, ha introdotto siffatto sistema per tutelare le grandi compagnie di distribuzione di Gas metano ed energia elettrica dal cosiddetto "turismo energetico" (per "turismo energetico" si intende non saldare le bollette al venditore di energia migrando ad altro diverso consapevoli, da un lato che non sarà possibile il distacco della fornitura – non essendo più nella disponibilità del precedente fornitore – dall'altro che recuperare il credito sarebbe troppo oneroso per la società). Il consumatore si ritrova il valore nella fattura dell’attuale operatore energetico senza alcun riferimento, senza possibilità di contestare il valore.

L’altro esempio che ci aiuta a capire il reale posizionamento dell’AEEG ce lo porta il settore delle telecomunicazioni. L’esempio (se ne possono fare tanti altri) è la disattivazione illecita dell’utenza. Nel caso dell’utenza telefonica l’indennizzo previsto dall’AGCOM, con il Regolamento in materia di indennizzi, approvato con delibera n. 73/11/CONS, è pari a 7,50 euro al giorno per ogni giorno di disattivazione. Il valore viene calcolato per linea (telefono + adsl portano l’indennizzo a 15 euro). In caso di 5 giorni di distacco l’indennizzo e pari a 75 euro e, certamente, senza il telefono si può tranquillamente stare (gli indennizzi per le utenze business si raddoppiano). (vedi allegato http://www.agcom.it/visualizza-documento/ce8dda0d-48ec-42df-82ab-cc3ecc083fc8)

La stessa cosa (distacco illecito) per L’autorità Garante per l’Elettrica ed il Gas assume un valore completamente diverso. La Delibera AEEG n.333/07 e ARG/elt 198/11 stabilisce un indennizzo totale di euro 30. Certamente senza telefono posso vivere, senza energia diventa tutto molto più complicato (vedi allegato http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/15/179-15.pdf)

La vicenda che però fa riflettere circa l’inutilità di organismo di garanzia come l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas è l’apertura di vari procedimenti da parte dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato nei confronti degli operatori energetici (vedi http://www.euroconsumatori.eu/articolo/849)

La nostra Associazione di Consumatori ha segnalato le stesse questioni sia all’Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato che all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. La prima ha ritenuto di verificare pratiche commerciali a danno dei consumatori la seconda, essendo a garanzia degli operatori, non ha ritenuto ci fossero le caratteristiche per un  intervento.

A COSA SERVE L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

A questo punto la domanda lecita che si pone la nostra Associazione di Consumatori è a cosa serve un’Autorità che ha un passivo di oltre 122 milioni di euro e che non espleta funzioni di controllo a tutela dei più deboli utenti ma, di fatto,  tutela i gestori.  (vedi allegato http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/179-15.htm)

Eppure dal sito dell’Autorità si legge:

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico è un organismo indipendente, istituito dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. Con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo anche in materia di servizi idrici da esercitare con gli stessi poteri attribuiti dalla legge istitutiva n.481/95. Con il comma 17, articolo 10 del D. Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014, all'Autorità sono state altresì attribuite funzioni di regolazione nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, con i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. (vedi fonte http://www.autorita.energia.it/it/che_cosa/autoritatrasp.htm

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