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AGENZIA DELLE ENTRATE: nulli gli accertamenti del funzionario senza delega

REGIONE: SICILIA

L'Art. 42 del Dpr. n. 600/73 afferma che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’Ufficio che fanno capo all'Agenzia delle Entrate sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Inoltre, il comma 3, definisce “l’accertamento nullo, se non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad essa non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma”. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la recentissima sentenza n.3818/15. Sostiene l'inefficacia dell'accertamento notificato al contribuente se dall’atto non emerge quali siano le funzioni attribuite al delegato firmatario, né il periodo di efficacia dello stesso, non essendo ammissibile una delega a tempo indeterminato. 

La Corte Costituzionale lo scorso 17 marzo, aveva dichiarato illegittime le nomine di 1200 funzionari del fisco al ruolo di dirigenti, in quanto gli stessi non risultavano vincitori di concorsi pubblici, bensì, avevano ottenuto una sola promozione d'ufficio, violando i principi della Costituzione che impone al pubblico impiego ad accedere esclusivamente tramite concorso.

In merito a quanto detto, è sempre bene controllare prima di pagare. Verificare sempre e comunque, se il funzionario responsabile del procedimento di accertamento dell'atto, risulta presente nell’elenco dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, la sua appartenenza peraltro deve appartenere alla fascia prevista dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro).



 

27 marzo 2015

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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