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INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA: Tempi di notifica del Verbale di contestazione.

REGIONE: SICILIA

Il caso che vorrei esporre in questo articolo riguarda una violazione al Codice della strada commessa da una persona che si trova a guidare un'auto avuta a noleggio da una compagnia che noleggia auto in una città qualsiasi d'Italia.

La Legge 210/2010 ha modificato l'art. 201 del codice della strada, riducendo i giorni della notifica del verbale da 150 gg. a 90 gg. Il riformato art.201 del Codice della strada prevede, inoltre che, nel caso in cui una violazione sia stata immediatamente contestata al trasgressore, il verbale dovrà essere ugualmente notificato entro 100 giorni dall'accertamento, ad uno dei responsabili solidali al proprietario del veicolo, se persona diversa dal trasgressore.

Da premettere che i verbali fanno parte di atti processuali, per cui non si applica ad essi il termine di sospensione feriale che, per gli atti giuridici, decorre dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Nei casi normali, il termine di 90 giorni, va computato dal giorno successivo a quello dell'accertamento, fino al 90esimo giorno incluso.

Il termine per la notifica, decorre non semplicemente dalla data dell'infrazione, ma dalla data del suo accertamento,

Molte sono le amministrazioni che fanno leva su questo elemento letterale, così da guadagnare tempo, dichiarando di aver accertato l'infrazione qualche giorno dopo dalla sua commissione.

E' corretto ritenere che, almeno nelle iniziali intenzioni del legislatore, non vi fosse il preciso intento di differire i due momenti, dell'infrazione e del suo accertamento, anche perché c'è da considerare i molteplici dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni, che ovviamente hanno contribuito a far sì che si affermasse l'idea che i due momenti non possono coincidere.

Vediamo adesso cosa cambia nei tempi riferiti dall'art. 201 del CdS. quando a commettere una inflazione sia un guidatore qualunque che che si trova a guidare un veicolo noleggiato. L'amministrazione avrà 90 giorni di tempo per notificare il verbale al proprietario locatore e, quando questi avrà comunicato la generalità del locatario, ovviamente obbligato a farlo, prenderà a decorrere nuovamente il termine di 90 giorni per la nuova notifica al trasgressore. Possono, quindi ricorrere ipotesi in cui è d'obbligo considerare tempestiva la notifica giunta anche ben oltre il 90 giorni prescritti in base l'art. 201 del Codice della strada, anche considerato che il primo destinatario del verbale ha un termine di sessanta giorni per poter comunicare all'amministrazione le generalità della persona cui il veicolo era stato locato.

Il computo del termine dei 90 giorni riguarda non la ricezione del verbale da parte del destinatario, ma la consegna del verbale stesso agli uffici comunali preposti alla notifica, oppure, all'ufficio postale.

Il verbale deve contenere una relata di notifica nella quale il pubblico ufficiale rende noto e verbalizza, con dichiarazione sottoscritta, l'esito delle operazioni effettuate per consegnare il verbale al trasgressore o al responsabile solidale, a mani proprie o di persona abilitata alla ricezione degli Atti, così come prescritto dalle disposizioni di legge.

Tale relata viene normalmente riportata sul verbale e costituisce il momento in cui la notifica si perfeziona per l'Ente che abbia accertato l'inflazione.

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'Atto sia tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario o al messo o alle poste. Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell'atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell'atto.

Per concludere possiamo dire che i tempi da tenere presente in caso di auto locata sono:

-90 giorni, il tempo che decorre all'atto dell'accertamento alla notifica al locatore.

-60 giorni, il tempo entro il quale il locatore deve comunicare i dati del locatario all'Ente.

-90 giorni, il tempo entro il quale il verbale deve essere recapitato al trasgressore.


30 gennaio 2014

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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