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STRADE E MANCATE MANUTENZIONI: Richiesta di risarcimento danni.

REGIONE: SICILIA

Molti automobilisti, motociclisti e  fruitori di strade pubbliche ogni giorno incappano in incidenti a causa della mancata manutenzione del  manto stradale. Le insidie e/o trabocchetti possono essere tanti, buche, viscidità, allagamenti, siepi incolte e quant'altro.
I danni derivanti  da questi incidenti, possono essere di diversa entità, andiamo dal foro di una gomma alle lesioni gravi personali, per esempio la caduta di un motociclista. Nelle giornate di forti acquazzoni molti sottopassaggi si allagano a causa di tombini ostruiti i quali creano in pochi minuti dei laghi artificiali capace di sommergere intere autovetture. Alcuni automobilisti hanno addirittura rischiato di annegare all'interno delle loro automobili rimaste sommerse.
Vediamo di capire adesso di chi è la responsabilità, come e a chi rivolgersi per richiedere il risarcimento dei danni. 
La cassazione Civile ha emesso una recente sentenza 13 giugno 2013 affermando che il responsabile del tratto stradale in cui si verifica un incidente è tenuto a risarcire i danni nel caso il sinistro sia causato dal manto stradale viscido o scivoloso e la responsabilità dell'Ente o della società custode della strada permane anche se il pericolo è stato segnalato. Una lunga serie  di sentenze giudicano responsabili gli Enti, Società appaltatrici dei lavori e i Comuni per il cattivo stato delle strade per la mancata manutenzione. Gli Enti proprietari delle strade ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, devono, salvo che nell'ipotesi di concessioni prevista dal comma 3 della predetta legge, provvedere, alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade della loro pertinenza e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi. Inoltre, gli Enti responsabili, devono controllare il lato tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze, cosi  anche all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta. L'obbligo deriva dal mero fatto di essere proprietari, il quale può concorrere con ulteriori obblighi e quindi con la responsabilità del medesimo Ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 del C.c. (Cass. 22 aprile 2011 n. 9527).  La prima cosa da fare in caso di sinistro è chiamare sul posto i Vigili, Carabinieri o Polizia per attestare l'avvenuto incidente, questo, per quanto riguarda gli incidenti più ingenti.
Per gli incidenti meno gravi è comunque necessario reperire testimonianze dei passanti o vicini, annotare i nominativi con  data e ora dell'incidente, scattare se possibile foto dell'accaduto e non dimenticare la targa dell'autovettura coinvolta. Avendo a disposizione tutti gli elementi elencati, si può procedere ad inviare una diffida a mezzo raccomandata A.R. La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata al Comune di riferimento. I Comuni dovrebbero rispondere, ma molto spesso ignorano le semplici lettere. Nel caso in cui il Comune non riscontra la richiesta, l'unico modo per avere riconosciuto il diritto al risarcimento è quello di adire le vie legali. Molto spesso però, si verifica che il consumatore, a causa di non adeguate informazioni,  rinuncia   l'azione legale e quindi è costretto a subire il danno. Il mio consiglio è quello di una corretta informazione legale, conoscere le prassi da seguire e procedere senza mai mollare. 

Il Presidente
Agostino Curiale




19 novembre 2013

Articolo a firma del responsabile Agostino Curiale che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: palermo1@euroconsumatori.eu

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