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PERCHE’ NO : NON MI PAGANO LA TOMBOLA ? ALLORA VADO DA A.E.C.I. !!

REGIONE: TOSCANA

Non capitano tutti i giorni , ma alla nostra Associazione i casi rari e/o difficili non mancano mai.

Questo sarà l’argomento che andremo a sviluppare nei miei prossimi articoli .

Nel mese di luglio di quest’anno allo sportello di Bientina si è presentata una battagliera signora che chiedeva lumi per una tombola andata impagata. Lo sdegno era pari veemenza con cui raccontava il fatto accaduto , il come era stata trattata per le sue insistenti richieste fatte agli organizzatori di quella maledettissima tombola alla festa del P.D. in una di quelle tante serate organizzate nella provincia di Pisa con balli,cene ed amichevoli tombolate. Sulla parola amichevoli la ns battagliera associata troverebbe da dire ma di solito è così che avvengono e tutto per il divertimento degli intervenuti. E così A.E.C.I. BIENTINA , assistito dalla Consulta Legale Toscana ha iniziato , partendo dalla denuncia fatta ai Vigili Urbani competenti per territorio , la sua battaglia coinvolgendo Sindaco,Partito,Circolo Arci , Intendenza di Finanza e Monopoli di Stato.

Si trattava di far capire la buona fede della signora , battagliera ma distratta , che si era fatta scappare un numero , ma accortesene aveva spinto il compagno all’urlo di “FATTA !!!” alla ricerca delle tombola di 1000,00€ che con questi chiari di luna le facevano assai comodo. Purtroppo il numero della tombola della ns signora non era l’ultimo estratto e  così…niente tombola ma solamente tanta rabbia. Visti vani i primi sforzi veniva incaricato lo sportello di Firenze2 per formulare uno studio sulla possibilità di continuare a chiedere , come richiesto ad alta voce dalla ns tesserata , almeno la spartizione della vincita. Oggi vi pubblichiamo il parere motivato , così come è arrivato nella email di A.E.C.I.NAZIONALE , e la sua lettura potrà sempre far parte di un ns e Vs bagaglio professionale.

 

“Buongiorno  Presidente,

in riferimento alla questione della Sig.ra R. F. , Le inviamo parere motivato a riguardo a cui ha collaborato la Collega di AECI Firenze 2, Avv. Barbara Paoli.

Da un'attenta  lettura della documentazione in nostro possesso osserviamo quanto segue.

Quello intercorso tra la sig.ra R.F. e gli organizzatori della festa è un contratto che trova la sua disciplina nell'art. 1935 c.c. e nel DPR n. 430 del 2001. In particolare l'art. 13 del DPR 430/2001 definisce il gioco della tombola disponendo che trattasi di “manifestazione a sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri da 1 a 90 con premi assegnati alle cartelle, nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite”.

Tale norma è fondamentale. Essa non contempla alcuna altra indicazione, ovvero non prevede ad esempio che tutti i numeri debbano essere sulla stessa fila, ovvero che si considera vincente la combinazione che presenta l'ultimo numero chiamato. Pertanto le eventuali possibili restrizioni sono apposte per volontà dei contraenti.

Altrettanto importante è l'art. 14 del suddetto decreto che elenca le attività che devono essere compiute dai promotori ed i controlli da effettuarsi.

Specificatamente si prevede che i rappresentanti legali degli enti organizzatori devono dare comunicazione dello svolgimento della tombola entro 30 giorni dall'inizio della manifestazione, al Comune dove si svolge la tombola, allegando il regolamento con l'indicazione dei premi e del prezzo di ciascuna cartella.

Ne consegue che le modalità di svolgimento della stessa, ovvero il regolamento, è reso noto erga omnes tramite avviso al Comune che lo pubblicherà nell'albo pretorio.

Pertanto chiunque desideri partecipare ben puo' prendere visione del regolamento recandosi in Comune, e questa è l'unica forma di pubblicità che impone la legge. Peraltro la Corte di Cassazione con sentenza n. 191/2003 ha ritenuto che eventuali clausole fissate nel regolamento relativo al concorso a pronostici del totocalcio, anche se vessatorie, sono vincolanti nei confronti dei giocatori pur senza la specifica approvazione per iscrittoatteso che questa trova equipollente nella grande pubblicità e diffusione del regolamento stesso predisposte proprio al fine di richiamare l'attenzione dei partecipanti al gioco su tutte le condizioni ad esse inerenti.

E' emerso, dalla documentazione in atti, come gli enti organizzatori abbiano rispettato tutte le disposizioni di legge, quello che eventualmente, secondo la sig.ra R.F., è stato violato, è il regolamento predisposto dagli organizzatori, di cui non è stata data lettura.

Poiché quello intercorso tra le parti è un contratto a prestazioni corrispettive occorre verificare le conseguenze connesse a tale inadempimento.

Ai fini dell'assegnazione del premio la circostanza che la Sig.ra R.F. conoscesse o ignorasse il regolamento non ha avuto alcuna ripercussione. Invero, se anche la Sig.ra R.F.  avesse conosciuto il regolamento, il premio sarebbe stato comunque assegnato ad altra persona.

La mancata assegnazione del premio è dipesa esclusivamente dalla disattenzione della sig.ra R.F. Ai sensi dell'art. 1277 c.c., comma 2, nel caso in cui il danno sia stato causato comunque dal debitore, ma la Sig.ra R.F.  creditrice avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza, alcun risarcimento è dovuto.

Benvero il gioco della tombola prevede la partecipazione attiva ed attenta dei giocatori. Gli organizzatori non hanno modalità di verificare se le numerazioni uscite siano vincenti, occorre a tal fine la partecipazione vigile del giocatore. Pertanto non è possibile neanche sostenere che la mancata lettura del regolamento abbia “condizionato” la Sig.ra R.F., la quale se ne avesse avuto cognizione avrebbe prestato maggiore attenzione.

Né d'altra parte è pensabile che alcun regolamento regimi il gioco della tombola, posto che i premi sono limitati e che tutti i partecipanti devono essere tutelati ed hanno pari diritti.

Concludendo riteniamo che alcun diritto possa essere vantato dalla sig.ra R.F. e alcuna tutela possa la stessa azionare in giudizio.

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo i migliori saluti. “

 

A.E.C.I.FIRENZE 2

Avv.Francesco Giordano

 

26 settembre 2013

Articolo a firma del responsabile Fabrizio Spinelli che si assume totalmente la responsabilità del contenuto del presente articolo. Per comunicazioni dirette scrivere a: toscana@euroconsumatori.eu

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