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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. ECCO UN PICCOLA GUIDA INFORMATIVA

28 gennaio 2015

Associazione Consumatori

La parte II (Ordinamento della Repubblica) titolo II della Costituzione Italiana dedica all'elezione del Presidente della Repubblica, o meglio, alla Presidenza della Repubblica, ben otto articoli, ovvero dall'articolo 83 all’articolo 91.

Nel caso particolare, le dimissioni di Giorgio Napolitano, la tempistica è diversa da quella prevista in caso di naturale scadenza del settennato. Se Giorgio Napolitano avesse governato fino al termine naturale del suo mandato (sette anni), secondo l’art.85 il Presidente della Camera avrebbe avuto 30 giorni di tempo per convocare in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali allo scopo di eleggere un nuovo capo dello Stato.

In particolare, in caso di dimissioni, i tempi sono ridotti come previsto dall'articolo 86 che recita "in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione".

La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha programmato dunque, stante le dimissioni di Napolitano, l'elezione del Presidente della Repubblica il 29 gennaio nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 86 della Costituzione Italiana.

Per garantire un consenso il più possibile esteso intorno a un'istituzione di garanzia, nelle prime tre votazioni è necessaria l'approvazione dei 2/3 dell'assemblea (maggioranza qualificata); per le votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta. La carica dura sette anni, ciò impedisce che un presidente possa essere rieletto dalle stesse Camere, che hanno mandato quinquennale, e contribuisce a svincolarlo da eccessivi legami politici con l'organo che lo vota. La sede per la votazione è quella della Camera dei deputati. Il presidente entra in carica dopo aver prestato giuramento al Parlamento al quale si rivolge tramite un messaggio presidenziale.

I grandi elettori

In Italia possono essere definiti grandi elettori i membri del collegio che elegge il Presidente della Repubblica. Tale collegio è costituito dai senatori, dai deputati e da 58 rappresentanti delle Regioni (tre per ogni Regione ad eccezione della Valle d'Aosta che ne ha uno). Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale, dunque, eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da rappresentanti delle Regioni (tre per ognuna, ad eccezione della Valle d'Aosta, che ne ha uno solo, per un totale di 58) e dura in carica per sette anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente qualsiasi cittadino/a italiano/a che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

Ad eleggere il nuovo Capo dello Stato saranno dunque i grandi elettori formati da un corpo elettorale composto da 1008 votanti:

- 630 deputati,
  - 315 senatori,
  - 5 senatori a vita (Carlo Azeglio Ciampi, Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano e Carlo Rubbia),
  - 58 delegati regionali.

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