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IL PARLAMENTO EUROPEO VERSO MAGGIORI DIRITTI PER I PASSEGGERI AEREOPORTUALI

11 febbraio 2014

Associazione Consumatori
Secondo il progetto di legge approvato in prima lettura dal Parlamento mercoledì, i passeggeri di aerei ritardati o bloccati dovrebbero ottenere più facilmente un risarcimento e le compagnie aeree avrebbero regole più chiare su come gestire i reclami.

"I diritti dei passeggeri aerei riguardano praticamente ogni cittadino dell'Unione europea. E' la storia di Davide contro Golia, poiché solo il 2% dei passeggeri ottiene realmente un risarcimento dopo la presentazione di una denuncia contro una compagnia aerea. Credo che il testo che abbiamo votato oggi rappresenti un ragionevole equilibrio tra compagnie aeree e diritti dei passeggeri. Abbiamo migliorato la protezione dei consumatori da un lato, pur riconoscendo la flessibilità che questo settore richiede, dall'altro", ha dichiarato il relatore Georges Bach (PPE, LU).

Le nuove norme richiederebbero ai vettori aerei di prevedere personale di contatto presso ogni aeroporto per informare i passeggeri sui loro diritti, sulle procedure di reclamo, sull'assistenza, sul rimborso e sulla riprogrammazione dei voli. I passeggeri potrebbero rivolgersi a detto personale per presentare reclami, compresi quelli per il bagaglio perso o danneggiato.

Riprogrammazione dei voli

Quando i voli subiscono ritardi, le informazioni sulla riprogrammazione dei voli dovrebbe essere fornita ai passeggeri entro e non oltre i 30 minuti dopo l'orario iniziale di partenza. Ai passeggeri in possesso di un biglietto di ritorno non potrà essere negato l'imbarco sul volo di ritorno per non aver utilizzato il viaggio di andata.
 
Bagagli
 
All'inizio del processo di prenotazione, i passeggeri dovrebbero essere informati circa le restrizioni sui bagagli. Ai passeggeri sarebbe consentito portare in cabina, a titolo gratuito, anche soprabiti e borse, compresa almeno una borsa di dimensioni standard di acquisti effettuati in aeroporto, in aggiunta al bagaglio massimo autorizzato in cabina.
 
Reclami e circostanze eccezionali
 
Nel caso in cui entro due mesi dal ricevimento del reclamo la compagnia aerea non dovesse fornire una risposta completa, si presume che abbia accolto le istanze del passeggero. Se nella risposta sono invocate "circostanze eccezionali', in base alle quali il vettore non è tenuto a un risarcimento, al passeggero deve essere fornita una spiegazione completa per iscritto. Il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono l'impatto con volatili, l'instabilità politica e le vertenze di lavoro impreviste.

Tuttavia, in circostanze straordinarie di lunga durata, come la crisi della nube di cenere del 2010, la responsabilità dei vettori aerei di pagare l'alloggio dei passeggeri sarebbe limitata a 5 notti.
 
Fallimenti

Per garantire che i passeggeri non restino bloccati nell'eventualità il vettore aereo dichiarasse la bancarotta, il Parlamento ha chiesto che questi ultimi siano tenuti a predisporre adeguati meccanismi di garanzia, come dei fondi, oppure a sottoscrivere polizze assicurative.
 
Una migliore applicazione
 
Alle autorità nazionali dovrebbero essere garantiti infine poteri sufficienti per punire i vettori aerei che violano i diritti dei passeggeri e valutare le relazioni su come i passeggeri sono stati aiutati nel far fronte ai ritardi e alle cancellazioni dei voli.
 
Prossime tappe
 
Il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione in prima lettura. Secondo la procedura di codecisione, il Consiglio dei ministri potrà ora accettare la posizione dei deputati o adottarne una propria e discuterla successivamente con il Parlamento.
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