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CONTI DORMIENTI: ECCO LE NOVITA'. LA NOSTRA ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI ATTIVA LO SPORTELLO

30 novembre 2010

Associazione Consumatori

CONTI DORMIENTI: ISTRUZIONI PER L’USO

"A.E.C.I. ha istituito uno sportello dedicato ai conti dormienti e i nostri consulenti esperti sono a disposizione di chi è vittima di questa situazione. Gli interessati possono scrivere a helpdesk@euroconsumatori.eu per chiedere informazioni."

Dopo numerose polemiche e diverse battaglie combattute dalle associazioni dei consumatori, tra le quali anche A.E.C.I., il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 3 novembre scorso ha emanato una circolare con le istruzioni per i titolari dei conti dormienti per la richiesta di rimborso delle somme finite nel Fondo dei Conti Dormienti,come da L. 266/05.

BREVI CENNI SULLA VICENDA NORMATIVA

La L. 266/05 aveva istituito un Fondo per i conti Dormienti con l’obiettivo di indennizzare quei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il DPR 116/07 aveva poi specificato i criteri in base ai quali un conto viene definito “dormiente”.

Per CONTI DORMIENTI si intendono quei rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro e strumenti finanziari) che non sono stati movimentati per un periodo di 10 anni e che hanno un importo superiore a 100 euro.

Rientrano in questa categoria i libretti a risparmio, i conti correnti, anche postali, le azioni, obbligazioni, titoli di Stato presenti da oltre 10 anni su depositi inattivi.

Per le altre tipologie il periodo di dormienza prima che finiscano nel Fondo è differente: 2 anni per le  rendite delle polizze, 3 anni dalla loro emissione per gli assegni circolari.

Decorsi i suddetti termini il deposito “dormiente” veniva considerato estinto e le somme devolute al Fondo. La procedura poteva essere bloccata solo nel caso in cui fosse intervenuta una operazione del titolare entro 180 giorni dalla comunicazione da parte della banca, poste, intermediari finanziari di effettuare un’operazione onde evitare che il denaro fosse devoluto al Fondo.

Moltissimi contribuenti per varie motivazioni spesso con ritardo si sono accorti di essere titolari di depositi e conti correnti, anche a seguito dell’intervento di numerose associazioni dei consumatori, che hanno dato voce ai contribuenti con lo scopo di far riavere loro le proprie somme.

Finalmente il  3 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato una Circolare con le istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, co. 343 L.2005 n. 266.

La circolare ribadisce gli importi che vengono devoluti al Fondo:

- Depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio) non movimentati per 10 anni dal titolare o terzi abilitati;

- Depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione per i quali non siano state effettuate movimentazioni per 10 anni;

- Assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni dall’emissione dell’assegno

- Contratti di assicurazione del ramo vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamato dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione di 2 anni (così come modificato dal dl. n. 40 del 2010)

Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo.

Chi ha diritto al rimborso? I titolari dei rapporti o i loro aventi causa, purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale, a partire dalla data di versamento al fondo, ed i richiedenti l’emissione degli assegni circolari, sempre nel limite del termine prescrizionale a decorrere dalla data di emissione dell’assegno.

Chi NON ha diritto al rimborso:

- i beneficiari degli assegni circolari, decorso il termine di prescrizione triennale

- i beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale

- i beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.

MODALITA’ DI RIMBORSO

I possessori dei rapporti su indicati devono indirizzare la propria richiesta di rimborso a

Consap S.p.A. – Rif. Rapporti dormienti - via Yser, 14 - 00198 Roma,

oppure, in via telematica alla mail rapportidormienti@consap.it.

Il modello potrà essere scaricato direttamente sul sito www.consap.it

Al modulo è necessario allegare:

- copia di un documento d’identità valido del richiedente avente titolo al rimborso o eventuale delega idonea

- copia del codice fiscale dell’avente titolo al rimborso

- eventuale certificato di morte del titolare

- copia del libretto di deposito o dell’assegno circolare

- eventuale dichiarazione di qualifica di erede del titolare e la dichiarazione di estinzione del rapporto da parte della banca o intermediario in cui viene ammesso di aver trasferitole somme al fondo.

Le domande saranno esaminate secondo un ordine cronologico di presentazione, per cui potrebbe passare oltre un anno, a causa della lungaggine della procedura.

Verificata la sussistenza delle condizioni di rimborso, Consap provvederà a disporre il pagamento, in favore della persona legittimata all’incasso, con le modalità indicate dall’interessato (bonifico bancario o postale o assegno circolare).

In caso di mancato accoglimento della richiesta la Consap fornirà la risposta indicando i motivi di diniego.

A.E.C.I. resta a disposizione degli interessati anche attraverso lo sportello telematico, la Chat on line, la mail helpdesk@euroconsumatori.eu oppure 06 45 10 914.

AECI si impegna ogni giorno per difendere i diritti dei consumatori. Di tutti i consumatori. Se siamo in tanti, valiamo di più. Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi contribuire a migliorare la nostra società, condividendo le nostre battaglie, AIUTACI A CRESCERE. L'iscrizione in adesione è al costo di 2 euro e se deciderai di fare la tessera ordinaria, avrai uno sconto del 10%

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